Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 459 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 459 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE a mezzo del difensore. Rilevato che il ricorrente lamenta:
Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza: la difesa si duole della decisione assunta dalla Corte di appello di declaratoria d’inammissibilità dell’atto di impugnazione pronunciata de plano, in mancanza di contraddittorio tra le parti.
Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: nell’atto di appello sono stati censurati specifici punti della pronuncia di prim grado, ponendosi in rilievo come il ricorrente dovesse considerarsi un assuntore di sostanza stupefacente che aveva acquistato le dosi per uso personale.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la prospettazione difensiva si pone in contrasto con gli orientamenti consolidati di questa Corte, in base ai quali si ritiene legittima la declaratoria d’inammissibilità dell’appel pronunciata “de plano” (cfr. in argomento Sez. 6, n. 52002 del 10/10/2018, Rv. 274811: «È legittima la declaratoria di inammissibilità dell’appello, pronunciata “de plano”, senza l’instaurazione del contraddittorio nelle forme previste per il procedimento camerale dall’art. 127 cod. proc. pen., in quanto tale norma non è richiamata dalla norma generale di cui all’art. 591, comma 2, cod. proc. pen, che si limita a disporre che il giudice adotta la pronuncia anche d’ufficio», i motivazione si precisa che è legittima la declaratoria di inammissibilità dell’appello, pronunciata “de plano”, senza che debbano essere osservati gli adempimenti per il procedimento camerale prescritti dall’art. 127 cod. proc. pen., il quale non è richiamato dalla norma generale di cui all’art. 591, comma secondo, cod. proc. pen, che si limita a disporre che il giudice adotti la pronuncia anche d’ufficio; si veda anche Sez. 5, n. 7448 del 03/10/2013, dep. 17/02/2014, Rv. 259031).
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che le argomentazioni a sostegno dell’aspecificità dell’atto di appello risultano immuni da vizi censurabili in questa sede: la Corte di merito ha sostenuto, con motivazione del tutto congrua, come l’imputato si sia limitato a ribadire che lo stupefacente caduto in sequestro fosse destinato ad uso personale, senza confrontarsi minimamente con la motivazione del Tribunale, che aveva logicamente argomentato sulla destinazione allo “spaccio” della sostanza.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 dicembre 2022
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Il Consigliere estensore
Il Presidente