Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 50808 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 50808 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nata a Monopoli (BA), il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna in data 03/07/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO all’udienza del
08/11/2023;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, dichiarava l’inammissibilità del gravame proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza del Giudice di pace di Bologna che l’aveva condannata a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni, in relazione al reato di cui all’art. 595 cod. pen.
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, di seguito enuncito nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
2.1 violazione di legge, in relazione all’art. 37 d. Igs. 274/2000, ai sensi dell’art 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto l’inammissibilità dell’appello è stata motivata in base alla circostanza che l’imputata non avrebbe impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento dei danni, ma solo il giudizio di penale responsabilità, in contrasto con il pacifico indirizzo ermeneutico di legittimità sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è fondato e va, pertanto, accolto. L’ordinanza con cui è stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello proposto nell’interesse della ricorrente è motivata in riferimento alla circostanza che l’oggetto del gravame riguardava i soli capi relativi all’accertamento della penale responsabilità e non anche quello relativo al risarcimento del danno.
Secondo consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, è ammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l’art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all’art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l’impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell’imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali son ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno che ha quale necessario presupposto NOME l’affermazione NOME della NOME responsabilità NOME penale NOME (Sez. 4 n. 27460 del 15/03/2019, NOME COGNOME NOME NOME, NOME Rv. 276459; Sez. 5, n. 5017 del 14/12/2015, dep. 08/02/2016, NOME COGNOME NOME, NOME Rv. 266059; Sez. 5, n. 31619 del 01/04/2016, Brescia, Rv. 267952).
Ne discende, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna.
Così deciso in Roma, il 08/11/2023
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME
Il Pre