Inammissibilità dell’appello: quando il motivo è troppo generico
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di specificità dei motivi di impugnazione, confermando un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso non può limitarsi a una generica contestazione, ma deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della decisione impugnata. Il caso analizzato riguarda l’inammissibilità dell’appello per la sua genericità in un procedimento per il reato di ricettazione.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un soggetto condannato per ricettazione. Il ricorrente si opponeva a un’ordinanza della Corte d’Appello di Bologna, la quale aveva già dichiarato inammissibile il suo precedente atto di appello. Il motivo centrale del gravame era la presunta assenza del dolo, ovvero l’intenzione consapevole di commettere il reato di ricettazione.
Il ricorrente, tuttavia, aveva formulato il suo appello in maniera generica, senza entrare nel merito delle specifiche motivazioni che avevano portato il Tribunale di primo grado a ritenerlo colpevole. Questa mancanza di specificità è stata la causa principale della dichiarazione di inammissibilità da parte della Corte d’Appello, decisione poi confermata dalla Suprema Corte.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità dell’Appello
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno sottolineato che il ricorrente non aveva tenuto conto delle precise e ampie motivazioni fornite dal Tribunale. Quest’ultimo aveva fondato la sua decisione su una serie di elementi concreti che l’appello aveva completamente ignorato.
L’impugnazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica argomentata e specifica del provvedimento che si contesta. Non è sufficiente riproporre le proprie tesi difensive o esprimere un dissenso generico, ma è necessario demolire, punto per punto, il ragionamento logico-giuridico del giudice che ha emesso la sentenza.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte Suprema ha evidenziato come le motivazioni del Tribunale fossero ben articolate e basate su tre pilastri fondamentali:
1. Il possesso incontroverso dei beni rubati: l’imputato era stato trovato in possesso di merce di provenienza furtiva.
2. L’assenza di giustificazioni plausibili: il ricorrente non era stato in grado di fornire alcuna spiegazione credibile sulla provenienza dei beni.
3. Il ritrovamento di altri beni illeciti: nella disponibilità dell’imputato erano stati rinvenuti ulteriori oggetti di provenienza illecita, rafforzando il quadro accusatorio.
La Corte d’Appello prima, e la Cassazione poi, hanno rilevato che l’atto di appello si era limitato a contestare l’assenza di dolo in astratto, senza confrontarsi con questi specifici elementi fattuali che, nel loro insieme, costituivano una solida base per l’affermazione di colpevolezza. La genericità del motivo ha quindi determinato una inevitabile pronuncia di inammissibilità dell’appello.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità dei Motivi di Appello
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. L’esito positivo di un appello dipende dalla capacità di formulare censure specifiche, pertinenti e argomentate, che si confrontino direttamente con la motivazione della sentenza impugnata. Un approccio vago e generico è destinato a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo di appello era generico. Non contestava in modo specifico e dettagliato le argomentazioni su cui il Tribunale aveva basato la condanna, limitandosi a una generica censura sull’assenza di dolo.
Quali elementi sono stati considerati decisivi per provare la ricettazione?
Il Tribunale ha fondato la condanna su tre elementi chiave: il possesso incontrovertibile di beni di provenienza furtiva, l’assenza di giustificazioni credibili da parte dell’imputato e il ritrovamento di altri beni illeciti nella sua disponibilità.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4112 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4112 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 11/11/1969
avverso l’ordinanza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che con il primo ed unico di ricorso si censura la declaratoria di inammissibilità dell’appello sotto il profilo della non genericità del motivo in allor proposto in ordine all’assenza del dolo di ricettazione;
che il ricorrente, non tiene conto del fatto, specificato dalla Corte di merito, che il Tribunale aveva ampiamente motivato sul punto, con argomenti sui quali l’appello aveva sorvolato e che sono stati trasfusi nella ordinanza di inammissibilità (cfr. fgg. 1 e 2, laddove si specifica che al possesso incontroverso delle cose furtive trasportate si era sommata l’assenza di giustificazioni del ricorrente ed il ritrovamento nella sua disponibilità di altri beni illeciti);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 29/10/2024.