Inammissibilità dell’Appello per Motivi Generici: Analisi di una Recente Ordinanza
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale della procedura penale: l’inammissibilità dell’appello quando i motivi addotti sono generici. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale per la corretta redazione degli atti di impugnazione, sottolineando come la specificità dei motivi sia un requisito imprescindibile, anche a prescindere dalle recenti riforme legislative. Comprendere questa pronuncia è essenziale per avvocati e assistiti al fine di evitare che un’impugnazione venga rigettata senza nemmeno essere esaminata nel merito.
Il Caso in Esame: Dal Furto al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza del Tribunale di Napoli che, nel 2015, condannava un’imputata per il reato di furto aggravato alla pena di un anno e nove mesi di reclusione e 900 euro di multa. L’imputata proponeva appello avverso tale sentenza, ma la Corte d’Appello di Napoli, con un’ordinanza del 2018, dichiarava l’impugnazione inammissibile. Il motivo di tale decisione risiedeva nella genericità dei motivi presentati, ritenuti non sufficientemente specifici per contestare efficacemente la sentenza di primo grado.
Contro questa ordinanza, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione delle norme procedurali (artt. 581 e 591 c.p.p.). La tesi difensiva sosteneva che, essendo l’appello stato presentato prima della riforma del 2017 (nota come ‘riforma Orlando’), che ha dettagliato maggiormente i requisiti dell’atto di appello, si sarebbero dovute applicare le regole precedenti, considerate meno stringenti.
La Decisione della Corte sull’inammissibilità dell’appello
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo a sua volta inammissibile. La Suprema Corte ha ritenuto le argomentazioni della ricorrente manifestamente infondate. Secondo i giudici, i motivi di appello erano effettivamente generici e questa carenza ne determinava l’inammissibilità, indipendentemente dal momento in cui l’atto era stato depositato rispetto all’entrata in vigore della nuova legge.
Di conseguenza, la Corte ha confermato la decisione della Corte d’Appello e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Rilevanza della Specificità dei Motivi d’Appello
Il cuore della motivazione della Cassazione risiede nel chiarire che il requisito della specificità dei motivi di appello non è un’innovazione della riforma del 2017. La Corte spiega che la nuova formulazione normativa si è limitata a “precisare con maggior chiarezza e puntualità” principi già ampiamente consolidati nella giurisprudenza precedente.
In altre parole, anche prima della riforma, era pacifico che un atto di appello dovesse contenere una critica argomentata e specifica alla decisione impugnata, indicando chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno delle proprie richieste. La genericità dei motivi, che si traduce in una critica vaga e non mirata, impedisce al giudice dell’impugnazione di comprendere quali parti della sentenza siano contestate e perché. Questo vizio rende l’atto inidoneo a raggiungere il suo scopo e ne causa, appunto, l’inammissibilità. La Corte ha quindi affermato che la riforma non ha introdotto principi incompatibili con il passato, ma ha semplicemente codificato un orientamento giurisprudenziale già esistente e consolidato.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza offre un importante monito per la pratica forense. La redazione di un atto di appello richiede un’analisi approfondita e critica della sentenza di primo grado. Non è sufficiente una mera riproposizione delle tesi difensive o una contestazione generale della decisione. È necessario, invece, costruire un’argomentazione puntuale che individui specifici errori, di fatto o di diritto, commessi dal primo giudice.
La decisione sottolinea che l’inammissibilità dell’appello è una sanzione processuale severa che preclude l’esame del merito della questione. Per evitarla, i difensori devono assicurarsi che ogni motivo di gravame sia specifico, pertinente e supportato da elementi concreti, dimostrando una chiara correlazione tra le critiche mosse e la decisione impugnata. La genericità non è mai una strategia processuale ammissibile.
Perché l’appello originario è stato dichiarato inammissibile?
L’appello è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano considerati manifestamente infondati e generici, ovvero non specificavano in modo chiaro e puntuale le ragioni di fatto e di diritto per cui si contestava la sentenza di primo grado.
La riforma legislativa del 2017 ha introdotto requisiti più severi per l’ammissibilità dell’appello?
Secondo la Corte di Cassazione, la riforma del 2017 (L. 103/17) non ha introdotto requisiti nuovi o incompatibili con il passato, ma si è limitata a precisare con maggiore chiarezza e puntualità i requisiti di specificità dei motivi di appello che erano già consolidati nell’interpretazione giurisprudenziale precedente.
Quali sono state le conseguenze finali per la ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso da parte della Cassazione, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43046 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43046 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza dei 13/07/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza del 13.07.2018, emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha dichiara l’inammissibilità dell’appello proposto dall’imputata avverso la sentenza dei G del Tribunale di Napoli, emessa in data 16.09.2015, che aveva dichiarat responsabile l’imputata del reato di cui agli artt.624 e 625 n.2 cod. pen. e l condannata alla pena di anni uno e mesi nove di reclusione ed euro 900,00 d multa.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta violazione degli artt.58 591, comma 1 lett.c) e comma 2 cod. proc. pen. è indeducibile in sede di legittim per motivi manifestamente infondati e comunque a loro volta generici, smentit dagli atti processuali, emergendo per tabulas la genericità dei motivi di app come affermata nell’ordinanza impugnata; con la conseguenza che a poco rileva i fatto – pure evidenziato in ricorso – che la proposizione dell’appello sia inter in momento antecedente alla riforma di cui alla I. 103/17, dal momento ch rimangono comunque validi i precedenti insegnamenti di questa Corte in tema di esatta individuazione dei presupposti dell’ammissibilità dell’appello (essendos nuova formulazione normativa limitata a precisare con maggior chiarezza e puntualità i termini dell’appello in punto di indicazione delle richieste – ampl a quelle istruttorie – e di specificazione delle ragioni di diritto e degli el fatto che sorreggono ogni richiesta, senza apportare innovazioni incompatibili c il precedente dettato normativo e quindi con la interpretazione giurisprudenzi che di esso aveva dato questa Corte).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 04.10.2023.