Inammissibilità dell’appello: il deposito tardivo invalida il ricorso
L’inammissibilità dell’appello rappresenta uno dei rischi più concreti e gravi nel panorama della difesa penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha analizzato il caso di un’impugnazione depositata oltre i termini stabiliti, confermando come la precisione temporale sia un requisito essenziale per l’accesso ai gradi di giudizio superiori.
Il caso e il contesto processuale
La vicenda trae origine da una condanna emessa dal Tribunale per reati legati alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. La sentenza di primo grado era stata pronunciata con motivazione contestuale, ovvero con la lettura immediata delle ragioni della decisione. In tale scenario, i termini per proporre l’impugnazione iniziano a decorrere immediatamente, richiedendo una reattività immediata da parte della difesa.
Inammissibilità dell’appello e calcolo dei termini
La Corte d’Appello aveva già dichiarato inammissibile il gravame poiché depositato fuori tempo massimo. Nonostante il ricorso in Cassazione tentasse di contestare tale decisione, i giudici di legittimità hanno confermato il calcolo effettuato. Nel caso specifico, il termine di 15 giorni previsto per la motivazione contestuale, sommato agli ulteriori 15 giorni concessi per la difesa dell’imputato giudicato in assenza, portava la scadenza finale al 3 giugno. Il deposito dell’atto, avvenuto il 4 giugno, è stato dunque considerato tardivo.
La natura dei termini processuali
La giurisprudenza è costante nel definire i termini per l’impugnazione come perentori. Questo significa che non è ammessa alcuna flessibilità: il superamento del limite temporale, anche di un solo giorno, rende l’atto giuridicamente inefficace. Tale rigore serve a garantire la certezza del diritto e la definitività delle sentenze entro tempi prestabiliti dall’ordinamento.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sull’applicazione rigorosa dell’art. 585 del codice di procedura penale. I giudici hanno rilevato che la censura proposta dai ricorrenti era manifestamente infondata, poiché l’ordinanza impugnata aveva correttamente dedotto la tardività del gravame. La perentorietà del termine non lascia spazio a interpretazioni estensive o a sanatorie per depositi avvenuti oltre lo spirare del trentesimo giorno complessivo dalla lettura della sentenza in udienza.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Oltre a ciò, la Corte ha imposto il versamento di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che sottolinea l’inammissibilità di ricorsi basati su presupposti palesemente infondati o tardivi. Questa decisione ricorda l’importanza vitale di un monitoraggio costante delle scadenze processuali per non pregiudicare il diritto alla difesa.
Cosa accade se l’appello viene depositato con un solo giorno di ritardo?
L’impugnazione viene dichiarata inammissibile, la sentenza di condanna diventa definitiva e il ricorrente viene solitamente condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria.
Come si calcola il termine per l’appello con motivazione contestuale?
Il termine ordinario è di 15 giorni dalla pronuncia, a cui possono aggiungersi ulteriori 15 giorni se l’imputato è stato giudicato in assenza.
È possibile sanare un ritardo nel deposito dell’impugnazione?
No, i termini per l’impugnazione sono perentori e la loro inosservanza determina l’inammissibilità dell’atto senza possibilità di recupero.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5828 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5828 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/01/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TIVOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PATERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il. 26356/2025 Apolito + 1
OSSERVA
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata (la quale dichiara inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza n. 2910/2023 del Tribunale di Catania, che condanna i ricorrenti per i reati di cui all’art. 110 cod. per. e all’art. comma 5, d.P.R. 309/1990);
Esaminati i motivi dei ricorsi (sovrapponibiili);
Considerato che la censura relativa alla violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell’appello per tardività, è manifestamente infondata dal momento che, alla luce della perentorietà del termine stabilito dall’art. 585 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 22818 del 10/04/2024) fl’ordinanza impugnata ha correttamente dedotto la tardività del gravame proposto oltre lo spirare di detto termine; a fronte di sentenza di primo grado con motivazione contestuale pronunciata in data 3 maggio 2023, il termine di 15 giorni per proporre appello, aumentato di ulteriori 15 giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza, risulta spirato il giorno 3 giugno 2023, mentre l’atto di appello è stato depositato in data 4 giugno 2023;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila 1asjjfl in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/01/2026