Inammissibilità dell’appello: quando il ricorso è troppo generico
L’inammissibilità dell’appello rappresenta uno degli ostacoli procedurali più insidiosi nel sistema penale italiano. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: per essere valido, un ricorso non può limitarsi a contestazioni generiche, ma deve smontare punto per punto le motivazioni della sentenza impugnata. Nel caso in esame, un imputato condannato per furto aggravato ha visto il proprio ricorso dichiarato inammissibile proprio a causa di questa carenza strutturale.
Il caso e la decisione della Corte
La vicenda trae origine da una condanna per furto aggravato emessa in primo grado. L’imputato aveva proposto appello, ma la Corte territoriale lo aveva dichiarato inammissibile per genericità dei motivi. Successivamente, il ricorrente si è rivolto alla Suprema Corte lamentando una falsa applicazione delle norme procedurali. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno rilevato che anche il ricorso per Cassazione soffriva dello stesso vizio: la mancanza di un’analisi critica specifica verso la sentenza di secondo grado.
L’importanza della specificità dei motivi
Il diritto di difesa si esercita attraverso la contestazione puntuale. Quando un atto di impugnazione si limita a una “linea rivalutativa in fatto”, ovvero cerca di convincere il giudice a reinterpretare le prove anziché evidenziare errori di diritto, il rischio di inammissibilità dell’appello diventa certezza. La Cassazione non è un terzo grado di merito; il suo compito è verificare se la legge sia stata applicata correttamente, non ricostruire nuovamente la dinamica di un reato.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura stessa del giudizio di legittimità. Il ricorso è stato giudicato aspecifico perché non è stato “scandito dall’analisi critica del provvedimento impugnato”. In particolare, la Corte ha evidenziato come l’atto di appello originario non si fosse confrontato con l’impianto motivazionale del primo giudice, definito “esaustivo e lineare”. La genericità è stata ulteriormente aggravata dal tentativo di indurre i giudici a una rivalutazione dei fatti, operazione totalmente estranea alle competenze della Cassazione. Tale condotta processuale ha reso inevitabile la conferma dell’inammissibilità, con conseguente condanna pecuniaria del ricorrente.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza sottolinea che la redazione di un atto di impugnazione richiede un rigore tecnico elevatissimo. L’inammissibilità dell’appello non è solo una sanzione procedurale, ma la conseguenza di una strategia difensiva che non rispetta i requisiti di specificità richiesti dal codice di procedura penale. Oltre alla perdita del diritto al riesame, il ricorrente deve affrontare le conseguenze economiche, che includono le spese processuali e il versamento di una somma consistente alla Cassa delle ammende. Questo provvedimento funge da monito sulla necessità di articolare censure precise e strettamente giuridiche in ogni fase del processo.
Cosa rende un atto di appello inammissibile per genericità?
Un atto è generico quando non indica specificamente quali punti della sentenza si contestano e non fornisce argomentazioni logico-giuridiche che contrastino direttamente le motivazioni del giudice.
È possibile chiedere alla Cassazione di valutare nuovamente le prove?
No, la Cassazione si occupa solo della legittimità, ovvero della corretta applicazione delle norme. La rivalutazione dei fatti e delle prove è preclusa in questa sede.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42834 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42834 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dall’imputato nei confront della condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625 nn. cod. pen.;
Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la falsa applicaz dell’art. 581 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale ritenuto generico un atto d che invece, in tesi, articolava delle censure specifiche, risulta a sua volta aspecifico, nell in cui non è scandito dall’analisi critica del provvedimento impugNOME che, in base ad ragionamento immune da censure, ha messo in evidenza le ragioni per cui l’atto di appello non si era confrontato con “l’esaustivo e lineare impianto motivazionale rassegNOME dal primo Giud (cfr. pag. 3 della sentenza di appello)”. La formulazione generica è amplificata nell’e inammissibilità dalla linea rivalutativa in fatto che pervade il ricorso, altrettanto e giudizio di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 settembre 2023
Il consigliere estensore
Il Presidente