Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 51204 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 51204 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Romania il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza dell’il luglio 2023 della Corte d’appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura generale, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Torino, con ordinanza resa 1’11 luglio 2023, ha dichiara inammissibile l’appello proposto da NOME avverso la sentenza pronunciata in primo grado il 21 marzo 2023 ritenendolo viziato da aspecificità intrinseca estrinseca.
L’imputato ricorre per cassazione articolando un unico motivo di impugnazione formulato sotto i profili della violazione di legge, a mezzo del quale deduce come la doglianza proposta con i motivi d’appello si riferisse alla sussistenza della recidiva, della quale si chiedeva l’esclusione al fine di un diverso esito del giudizio di bilanciamento, con la prevalenza delle pur riconosciute circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. Una prospettazione che, oggi, potrebbe trovare conforto anche nella recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 141 del 2023) e nella conseguente possibilil:à di ipotizzare una legittima prevalenza non solo dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 (oggetto del richiamato giudizio costituzionale), ma anche delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui al quarto comma dell’art. 99 del codice penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che il primo Giudice aveva osservato come “la mole dei precedenti penali dell’imputato – anche reiteratamente specifici per reati contro la fede pubblica, nonché per reati contro il patrimonio – deve necessariamente ritenersi espressione di una maggiore e più accentuata pericolosità sociale dell’imputato, stante la sua persistente incapacità di rispettare le regole imposte dall’ordinamento penale e la sua insensibilità alle precedenti esperienze giudiziarie. Ne discende che deve concretamente attribuirsi effetto alla recidiva contestata, sebbene essa, nel giudizio di bilanciamento, possa essere ritenuta equivalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche (trattandosi di recidiva reiterata e specifica ex art. 99, comma 4, c.p., non sarebbe neppure possibile, stante il divieto di cui all’art. 69, comma 4, c.p., ritenerla prevalente, come invocato dalla difesa in sede di conclusioni finali)”.
A fronte di tale analitica motivazione, la Corte territoriale ha dato conto di come il ricorrente non avesse contrapposto “alcun elemento concreto suscettibile di soverchiare la decisione sul punto, limitandosi a fare ricorso a vuote formule stereotipate”, riproponendo le medesime circostanze di fatto già analiticamente valutate in primo grado.
E l’atto d’appello, effettivamente, si duole della “eccessiva severità” del trattamento sanzionatorio alla luce della gravità del fatto e del contegno del NOME, chiedendo un diverso giudizio di bilanciamento e l’esclusione della recidiva, della quale si riconosce la correttezza della contestazione.
Ebbene, anche il ricorso per cassazione, come l’atto di appello, è aspecifico, perché articola rilievi privi di effettivo confronto critico con il tenore de motivazione offerta ai fini della valutazione di inammissibilità dell’appello,
omettendo di specificare in che termini l’impugnazione proposta dinanzi alla Corte territoriale non fosse coerente con i dati fattuali evidenziati e, quindi, in che termini l’impugnazione si fosse effettivamente confrontata con la motivazione offerta in primo grado.
Il ricorso, pertanto, deve dichiararsi inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
La rilevata inammissibilità conduce a ritenere del tutto irrilevante, in concreto, la prospettata questione di costituzionalità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 novembre 2023
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Il Presidente