Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2619 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2619 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME nato a Aquilonia il 28/6/1957
avverso la sentenza resa il 7 marzo 2024 dalla Corte di appello di Bolzano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
lette le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME che ha invocato l’accoglimento dei motivi d ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bolzano, parzialmente riformando la sentenza resa il 16 gennaio 2023 dal Tribunale di Bolzano, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di truffa aggravata in danno di NOME COGNOME perché esti per intervenuta prescrizione e ha confermato la responsabilità del predetto per il reato di tru aggravata continuata ai danni di NOME e di NOME, rideterminando la p inflitta.
Si addebita all’imputato di avere indotto le persone offese a consegnargli in più ingenti somme di denaro, asserendo falsamente che erano necessarie per instaur contenzioso giudiziario, in realtà mai intrapreso, e per corrispondere le spese nec ottenere un risarcimento mai liquidato e per estinguere un finanziamento contratto dal senza invece provvedere al riguardo.
2.Avverso detta sentenza propone ricorso l’imputato deducendo:
2.1 violazione di legge in ragione della tardività della querela proposta dalle pers che era stata eccepita in appello e che la Corte ha respinto osservando che il reato dal danno patrimoniale di rilevante gravità è divenuto perseguibile a querela in se novella del 2022 e con la norma transitoria il legislatore ha rimesso in termini le pe di reati non più perseguibili d’ufficio, sicchè la querela, seppure tardivament all’epoca, deve ritenersi valida ed efficace.
Il ricorrente non condivide detta motivazione e reitera l’eccezione; inoltre censura la della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, di cui l’esclusione, poiché la Corte ha dichiarato non luogo a procedere in ordine al reato contetstao al capo A della rubrica e il danno cagionato dal residuo reato di cui al circa 23.000 euro non è stata fornita alcuna motivazione sul punto;
2.2 Violazione di legge sulla applicabilità del principio del favor rei nell’ottica della ragionevole previsione di condanna inserita con la riforma Cartabia in quanto una questione come sollevata con l’impugnazione avrebbe dovuto portare ad una pronunzia di proscioglimen ragione dell’assenza di una ragionevole previsione di condanna.
2.3 Violazione di legge perché la Corte non ha informato l’imputato della possibilità d alle pene sostitutive e non ha indicato eventuali condizioni ostative a tale accesso legislativo 150/2020 ha imposto al giudice l’obbligo di dare avviso alle parti della p accedere alle pene sostitutive, raccogliendo l’eventuale consenso dell’imputato contrario, il giudice deve dare atto a verbale della sussistenza delle condizioni ostati di specie il collegio ha omesso gli avvisi imposti dalla normativa, tralasciando un’udienza per dare conto dell’eventuale diniego e non ha reso sul punto alcuna motiv
1.11 ricorso è inammissibile poiché, pur deducendo formalmente violazioni di legge e v motivazione, in parte reitera le censure già formulate con il gravame e in parte deduc censura che non erano stati formulati con l’appello e non possono essere rilevati da qu di legittimità, in assenza di rituale devoluzione.
In particolare, la sentenza impugnata ha reso motivazione corretta nel respingere l’ di tardività della querela, osservando come la fattispecie contestata all’imputa aggravata dal danno patrimoniale di rilevante entità , già perseguibile d’ufficio, querela per effetto della riforma entrata in vigore il 30 dicembre 2022; tuttavi transitoria ha previsto un termine per la proposizione della querela, con l’effetto in termini e sanare le querele tardivamente presentate.
E’ stato infatti precisato che in tema di condizioni di procedibilità, la volo tardivamente manifestata dalla persona offesa in relazione a reati originariamente pers d’ufficio, divenuti procedibili a querela a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 n. 150 (cd. riforma “Cartabia”), equivale a presentazione della querela, non rilevan tardività, in quanto trattasi di irregolarità afferente a un momento procedimentale ant cui essa non era richiesta a fini di procedibilità. (Sez. 2 , n. 50672 del 10/11/2023, O
285691 – 01)
Il ricorso, peraltro, si limita a reiterare la censura già dedotta in appello, così inc nel vizio di genericità.
La censura diretta ad escludere la sussistenza della riconosciuta aggravante non è co poiché non era stata dedotta con i motivi di appello.
1.2 La seconda censura è aspecifica e in contrasto con il dettato dell’art. 581 cod. in quanto invoca una generica rivalutazione del giudizio di responsabilità senza al specifiche ragioni per cui ritiene violato il criterio dell'”oltre ogni ragionevole dubbi
1.3 Il terzo motivo è manifestamente infondato poiché con l’appello depositato a giugn la difesa non aveva invocato l’applicazione di misura sostitutiva; l’imputato era as difensore non era munito di procura speciale.
E’ stato inoltre precisato che in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi non è tenuto a proporre, in ogni caso, all’imputato l’applicazione di una pena so essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l’omessa formulazione dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. pro comporta la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazione dell’insuss dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva. (Sez. 1, n. 2090 del 12 Cc. (dep. 17/01/2024) Rv. 285710 – 01).
L’istanza è peraltro generica poiché neppure allega gli eventuali presupposti che l’imputato meritevole di usufruire di una sanzione sostitutiva.
In conclusione, la sentenza impugnata risulta immune dalle censure dedotte e il ricor essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma 22 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presijente