Inammissibilità del ricorso per cassazione: la reiterazione dei motivi è fatale
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno degli ostacoli principali nel giudizio di legittimità, specialmente quando la difesa si limita a riproporre argomenti già ampiamente trattati. La Suprema Corte ha recentemente chiarito che la semplice ripetizione delle doglianze espresse in appello non è sufficiente per accedere al terzo grado di giudizio.
Il caso in esame
Due imputati, condannati per il reato di rapina, hanno proposto ricorso per cassazione contestando diversi aspetti della sentenza di merito. Il primo ricorrente si doleva dell’applicazione di una circostanza aggravante, mentre il secondo lamentava vizi motivazionali e violazioni di legge. Tuttavia, entrambi gli atti presentavano un difetto strutturale insuperabile: la mancanza di novità e di specificità rispetto a quanto già deciso dalla Corte d’Appello.
Inammissibilità del ricorso e difetto di specificità
Il cuore della decisione risiede nel concetto di specificità dei motivi. Un ricorso non può limitarsi a manifestare un generico dissenso rispetto alla decisione del giudice, ma deve individuare con precisione l’errore commesso e confutare le ragioni fornite nella sentenza impugnata. Quando i motivi si risolvono in una pedissequa ripetizione di quelli già dedotti in appello, la Corte di Cassazione non può che dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
La funzione della critica argomentata
La Cassazione non è un terzo grado di merito dove si può sperare in una nuova valutazione dei fatti. La sua funzione è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Se il ricorrente omette di confrontarsi con le risposte fornite dai giudici di secondo grado, il motivo di ricorso viene considerato “apparente” e, di conseguenza, inammissibile.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha rilevato che i motivi di ricorso erano totalmente indeducibili. Nel primo caso, la contestazione dell’aggravante era la copia esatta di quanto già discusso e puntualmente disatteso dai giudici di merito. Nel secondo caso, le censure relative alla rapina erano parimenti reiterative di profili già esaminati e ritenuti infondati con congrua motivazione. La Corte ha sottolineato che la funzione del ricorso è quella di una critica argomentata; se questa manca, l’atto non assolve al suo scopo processuale. La reiterazione di censure già superate rende il ricorso non specifico, determinando l’arresto del procedimento prima ancora dell’esame nel merito.
Le conclusioni
La decisione si conclude con la dichiarazione di inammissibilità e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Oltre alle spese, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, come previsto dalla legge per i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili. Questa pronuncia ribadisce l’importanza di una redazione tecnica dei motivi di impugnazione, che devono sempre essere calati nel contesto della sentenza impugnata e non possono limitarsi a un mero esercizio di riproposizione di tesi difensive già bocciate.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione ripete i motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per difetto di specificità, in quanto non assolve alla funzione di critica argomentata verso la sentenza impugnata.
Quali sono le sanzioni per un ricorso inammissibile?
Oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente è tenuto a versare una somma, solitamente tra i mille e i tremila euro, alla Cassa delle Ammende.
È possibile contestare un’aggravante in Cassazione?
Sì, ma solo se si dimostra un errore di diritto o un vizio logico nella motivazione, evitando di riproporre le stesse tesi già respinte nei gradi precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40212 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40212 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME (CUI 032NZ2U) nato il DATA_NASCITA COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN- DIRITTO
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso del NOME, con cui il ricorrente contesta l’insussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 61 comma primo n. 2 cod. pen., è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata);
considerato che analoghe considerazioni valgono in merito all’unico motivo di ricorso del COGNOME, con cui il ricorrente contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all’art. 628 comma secondo cod. pen., posto che tale motivo risulta parimenti reiterativo di profili di censura già esaminati e ritenuti infondati dalla Corte territoriale con il supporto di congrua motivazione (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11/07/2023