Inammissibilità del ricorso: quando la ripetizione dei motivi blocca la Cassazione
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno dei filtri più severi nel sistema giudiziario italiano, specialmente quando si giunge dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Recentemente, una pronuncia ha ribadito un principio fondamentale: non è possibile limitarsi a riproporre in sede di legittimità le stesse argomentazioni già spese e respinte nei gradi precedenti.
Il caso e la condanna per lesioni e minacce
La vicenda trae origine da un procedimento penale in cui l’imputato era stato condannato per i reati di lesioni personali e minaccia aggravata. Sebbene in secondo grado fosse intervenuta un’assoluzione parziale per un concorso in lesioni ai danni di un altro soggetto, con conseguente rideterminazione della pena, la difesa ha scelto di impugnare la sentenza anche in Cassazione.
Il fulcro della contestazione riguardava la responsabilità penale per gli episodi rimasti in piedi dopo l’appello. Tuttavia, la strategia difensiva si è rivelata inefficace a causa di un vizio procedurale insormontabile legato alla formulazione dei motivi di ricorso.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno rilevato che i tre motivi di ricorso presentati costituivano l’esatta riproposizione degli identici motivi di appello. Questi ultimi erano già stati adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomentazioni giuridiche corrette e coerenti.
La Corte ha dunque stabilito che, in assenza di una critica specifica e mirata alle motivazioni della sentenza di appello, il ricorso non può essere ammesso al vaglio di merito. Questa mancanza di specificità determina inevitabilmente l’inammissibilità del ricorso.
Implicazioni della condanna pecuniaria
Oltre alla conferma della condanna penale, l’inammissibilità comporta conseguenze economiche dirette. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dalla normativa per scoraggiare ricorsi manifestamente infondati o ripetitivi.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura stessa del giudizio di legittimità. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di merito dove poter riesaminare i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione delle norme e sulla logicità della motivazione. Quando un ricorrente si limita a copiare e incollare le doglianze dell’appello, omette di confrontarsi con le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha respinto quelle stesse tesi. Tale condotta rende il ricorso aspecifico, poiché non attacca direttamente i punti della sentenza impugnata, venendo meno al requisito di tipicità previsto dal codice di procedura penale.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia evolversi durante i vari gradi di giudizio. L’inammissibilità del ricorso è un rischio concreto per chiunque tenti di utilizzare la Cassazione come una semplice replica dell’appello. Per evitare sanzioni pecuniarie e la definitività della condanna, è necessario che il ricorso contenga critiche puntuali, nuove e strettamente connesse ai vizi di legittimità della sentenza impugnata. La mera riproposizione di tesi già bocciate non solo è inutile, ma risulta economicamente gravosa per il condannato.
Cosa succede se i motivi del ricorso in Cassazione sono uguali a quelli dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché manca di specificità e non contesta direttamente le motivazioni della sentenza di secondo grado.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria, solitamente tra i mille e i tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
La Cassazione può riesaminare le prove di un reato di lesioni?
No, la Cassazione verifica solo se la legge è stata applicata correttamente e se la motivazione del giudice di merito è logica, senza valutare nuovamente i fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42036 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42036 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a AUGUSTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania ne ha confermato la condanna per i reati di lesioni personali ai danni di COGNOME NOME e di minaccia aggravata; mentre lo ha assolto dal concorso nel reato di lesioni personali ai danni di COGNOME NOME, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;
Considerato che tutti e tre i motivi di ricorso costituiscono l’esatta riproposizione degli identici motivi di appello già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 6 e ss.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/10/2023