Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11498 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11498 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle
parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 30100/25 Savona
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. e altro);
Esaminato il motivo di ricorso;
Considerato che l’unico motivo del ricorso, avente a oggetto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della penale responsabilità, è totalmente generico, là dove si limita a mere enunciazioni apodittiche senza indicare gli elementi, asseritamente pretermessi dal giudice del merito, utili al fine di addivenire a una differente pronuncia favorevole all’imputato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/03/2026
Il Pre
NOME