Inammissibilità del ricorso: stop ai motivi generici
L’inammissibilità del ricorso è una sanzione processuale che colpisce le impugnazioni prive dei requisiti di legge. Quando un atto non specifica le ragioni di diritto e gli elementi di fatto, la Suprema Corte non può esaminare il caso. Questa decisione sottolinea l’importanza di una difesa tecnica precisa e puntuale.
Il caso di specie
Un imputato ha impugnato una sentenza della Corte d’Appello di Milano senza fornire argomentazioni valide. Il ricorso si presentava come una contestazione priva di sostanza giuridica. La mancanza di correlazione tra le critiche mosse e la decisione impugnata ha reso l’atto inammissibile.
Conseguenze dell’inammissibilità del ricorso
La dichiarazione di inammissibilità comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Oltre alla perdita della possibilità di riforma, il ricorrente subisce conseguenze economiche dirette. La legge prevede infatti il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Il ruolo della Cassa delle ammende
La sanzione pecuniaria viene versata alla Cassa delle ammende, un ente che gestisce i proventi delle sanzioni penali. In questo caso, l’importo è stato fissato in tremila euro. Tale misura serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o generici.
Le motivazioni
La Corte ha applicato l’art. 581, comma 1, lett. d), del codice di procedura penale. La norma esige che il ricorso contenga l’enunciazione specifica dei motivi di impugnazione. Senza l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto, l’atto è nullo. La genericità assoluta impedisce alla Cassazione di esercitare il proprio controllo di legittimità sulla sentenza impugnata.
Le conclusioni
La decisione ribadisce la necessità di una redazione tecnica rigorosa degli atti giudiziari. L’inammissibilità del ricorso per genericità è una conseguenza inevitabile per chi non rispetta i canoni di specificità. Una difesa efficace deve basarsi su argomentazioni solide e ben strutturate per superare il vaglio di ammissibilità.
Cosa succede se i motivi di un ricorso sono generici?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Quale norma regola la specificità dei motivi di ricorso?
L’articolo 581 del codice di procedura penale stabilisce che i motivi devono essere enunciati in modo specifico. Devono essere indicate chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno dell’impugnazione.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese del procedimento processuale. È inoltre prevista una sanzione pecuniaria, solitamente tra mille e tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10866 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10866 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I .
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
considerato che il ricorso è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto non articol alcuna argomentazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 3 Marzo 2026
Il Co sigliere estensore
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Il Pr si ente