Inammissibilità del ricorso: i rischi della genericità in Cassazione
L’inammissibilità del ricorso costituisce uno dei principali ostacoli nel giudizio di legittimità, specialmente quando le difese non articolano motivi specifici e dettagliati. Una recente ordinanza della Suprema Corte mette in luce come la mancanza di deduzioni concrete possa trasformare un tentativo di impugnazione in un onere economico gravoso per il ricorrente.
Il caso: condanna per stupefacenti e ricorso vago
La vicenda trae origine da una condanna emessa dalla Corte di Appello per il reato di spaccio di lieve entità, previsto dall’Art. 73 del d.P.R. 309/1990. L’imputato ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione contestando il giudizio di responsabilità penale formulato nei gradi precedenti.
L’analisi della Suprema Corte
I giudici di legittimità, esaminando l’atto di impugnazione, hanno riscontrato un vizio radicale: la genericità dei motivi. Nel diritto processuale penale, il ricorso non può limitarsi a una critica astratta o a una richiesta di riesame dei fatti, ma deve indicare con precisione i punti della decisione impugnata che si ritengono errati e le ragioni giuridiche che ne giustificano l’annullamento.
Inammissibilità del ricorso e sanzioni pecuniarie
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la legge prevede conseguenze automatiche. Oltre al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, se l’inammissibilità è imputabile a colpa, viene inflitta una sanzione pecuniaria proporzionata alla gravità del vizio dell’atto.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sulla totale assenza di elementi argomentativi nel ricorso. La genericità è stata definita come l’omissione di qualsiasi deduzione specifica volta a confutare le ragioni della sentenza di appello. Poiché il ricorrente non ha indicato quali norme fossero state violate o quali passaggi logici fossero contraddittori, l’atto è stato considerato giuridicamente inesistente ai fini del vaglio di legittimità. La giurisprudenza è costante nel ritenere che l’onere della specificità dei motivi sia un requisito essenziale per l’accesso al terzo grado di giudizio.
Le conclusioni
Il provvedimento si conclude con la dichiarazione di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, è stata disposta la sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo esito sottolinea l’importanza di una redazione tecnica impeccabile degli atti giudiziari: un ricorso privo di sostanza non solo non tutela i diritti della parte, ma aggrava la posizione economica del condannato, rendendo definitiva una sentenza che, se impugnata correttamente, avrebbe potuto essere oggetto di discussione.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è troppo generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva e il ricorrente deve pagare le spese processuali e una sanzione alla Cassa delle Ammende.
Quali sono i requisiti minimi per un ricorso valido?
L’atto deve contenere l’indicazione specifica dei punti della sentenza impugnata e le ragioni di diritto o di fatto che ne giustificano la critica.
A quanto ammonta solitamente la sanzione per inammissibilità?
La somma varia in base alla gravità del vizio, ma in casi di manifesta infondatezza o genericità può arrivare a diverse migliaia di euro, come i tremila euro stabiliti in questo caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50545 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50545 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 18111/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 73, comm d.P.R. n. 309 del 1990);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità;
Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.