Inammissibilità del ricorso: quando la genericità costa cara
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta uno degli esiti più frequenti quando l’impugnazione non rispetta i rigorosi criteri di specificità richiesti dal codice di procedura penale. Recentemente, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: non è sufficiente riproporre le medesime lamentele già espresse in appello per ottenere un nuovo vaglio di legittimità.
Il caso e la questione giuridica
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. Il ricorrente aveva sollevato diverse critiche che, tuttavia, sono state ritenute prive di quella specificità necessaria per superare il filtro di ammissibilità della Cassazione. La questione centrale riguarda il limite tra la legittima critica a un provvedimento e la mera riproduzione di argomenti già ampiamente discussi e respinti.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno rilevato che i motivi di ricorso erano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata. Questo automatismo porta inevitabilmente all’inammissibilità del ricorso, poiché la Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un giudice di legittimità che richiede contestazioni puntuali e nuove rispetto a quanto già deciso.
Inammissibilità del ricorso e sanzioni pecuniarie
Un aspetto spesso sottovalutato dai ricorrenti è la conseguenza economica di un’impugnazione dichiarata inammissibile. Oltre al pagamento delle spese processuali, il codice prevede la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la Corte ha quantificato tale somma in tremila euro, sottolineando che il ricorrente è incorso in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si poggiano sulla constatazione che il ricorso non ha offerto spunti critici nuovi o capaci di scardinare la logica della sentenza d’appello. Quando i motivi sono generici, ovvero non si confrontano direttamente con le ragioni espresse dal giudice di secondo grado, l’atto di impugnazione perde la sua funzione tipica. La giurisprudenza costituzionale citata conferma che la sanzione pecuniaria è legittima ogniqualvolta l’inammissibilità sia imputabile a negligenza o errore evitabile della parte.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza evidenzia l’importanza di una redazione tecnica e mirata degli atti di impugnazione. L’inammissibilità del ricorso non è solo una sconfitta processuale, ma un onere economico rilevante. Per evitare tali esiti, è indispensabile che il ricorso in Cassazione si concentri su vizi di legittimità specifici, evitando la sterile ripetizione di quanto già esaminato nei gradi precedenti.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile se riproduce motivi già espressi?
Perché la Cassazione è un giudice di legittimità e richiede che il ricorso contesti specificamente le motivazioni della sentenza d’appello, non limitandosi a ripetere argomenti già respinti.
Quali sono le spese previste in caso di ricorso inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, solitamente tra i mille e i tremila euro, verso la Cassa delle ammende.
Cosa si intende per colpa nella determinazione dell’inammissibilità?
Si riferisce alla responsabilità del ricorrente nel presentare un atto palesemente privo dei requisiti legali, come la specificità dei motivi, rendendo prevedibile il rigetto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50620 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50620 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché generico e meramente riproduttiv di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici sentenza impugnata (si vedano le pagine 3 e 4);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa dell ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023.