Inammissibilità del ricorso: Quando i Motivi d’Appello sono Troppo Generici
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale della procedura penale: la necessità di presentare motivi di ricorso specifici e argomentati. Senza questo requisito, l’atto di impugnazione rischia una secca declaratoria di inammissibilità del ricorso, precludendo ogni possibilità di esame nel merito. Analizziamo questa decisione per capire perché la genericità delle censure porta a questa conseguenza e quali sono le implicazioni pratiche per la difesa.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Brescia. L’imputato contestava la propria condanna, sollevando questioni relative sia alla violazione di legge (in riferimento al reato di rapina, art. 628 c.p.) sia a presunti vizi di motivazione riguardo alla qualificazione giuridica del fatto e al trattamento sanzionatorio applicato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 3 dicembre 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate dalla difesa, fermando il suo giudizio a una valutazione preliminare di carattere procedurale. Oltre a respingere il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: L’Importanza della Specificità nell’Inammissibilità del Ricorso
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. La Corte ha basato la sua decisione sull’articolo 581 del codice di procedura penale, che impone requisiti di specificità per i motivi di impugnazione.
### Mancanza di Specificità Intrinseca ed Estrinseca
La Corte ha spiegato che la mancanza di specificità può essere valutata sotto un duplice profilo:
1. Intrinseco: quando le ragioni di fatto e di diritto sono esposte in modo generico e indeterminato.
2. Estrinseco: quando i motivi appaiono superficiali e non sono correlati alla complessità delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. In pratica, un ricorso è inammissibile se non svolge la sua funzione tipica, ovvero quella di una critica argomentata e puntuale alla decisione del giudice precedente.
Nel caso di specie, i motivi presentati sono stati ritenuti carenti sotto entrambi gli aspetti.
### La Mera Riproposizione dei Motivi d’Appello
Un punto fondamentale evidenziato dalla Cassazione è che il ricorrente si era limitato a riproporre le medesime doglianze già presentate e ampiamente esaminate dalla Corte d’Appello. I giudici del merito avevano già vagliato e respinto tali argomentazioni con una motivazione ritenuta logica e priva di criticità. Limitarsi a ripresentare le stesse questioni in sede di legittimità, senza confrontarsi criticamente con la risposta fornita dal giudice precedente, rende il ricorso un atto sterile e, pertanto, inammissibile.
### I Limiti del Giudizio di Legittimità
La Corte ha inoltre ricordato che alcune valutazioni, come il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti, rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. Tali decisioni sfuggono al sindacato di legittimità della Cassazione, a meno che non siano basate su una motivazione insufficiente, manifestamente illogica o frutto di mero arbitrio. Poiché nel caso in esame la motivazione della Corte d’Appello era stata ritenuta adeguata, non vi era spazio per un intervento della Suprema Corte.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito: l’impugnazione, specialmente il ricorso per Cassazione, non è una semplice ripetizione di lamentele. Deve essere un’analisi tecnica e mirata, capace di individuare i vizi specifici della sentenza impugnata e di articolarli in modo chiaro e pertinente. L’inammissibilità del ricorso non è solo una sanzione processuale, ma la conseguenza logica di un atto che non riesce a instaurare un vero contraddittorio con le ragioni del giudice. Per la difesa, ciò significa che ogni impugnazione deve essere costruita come una critica ragionata, che dialoga con la sentenza precedente e ne smonta, punto per punto, le fondamenta giuridiche e logiche ritenute errate. In caso contrario, lo sforzo risulterà vano e comporterà unicamente un’ulteriore condanna alle spese per l’assistito.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è privo dei requisiti formali previsti dalla legge, in particolare se i motivi di impugnazione non sono ‘specifici’, come richiesto dall’art. 581 del codice di procedura penale.
Cosa significa che i motivi del ricorso devono essere ‘specifici’?
Significa che devono indicare in modo chiaro e preciso le parti della sentenza che si contestano e le ragioni di diritto che sostengono la critica. Non è sufficiente una lamentela generica o la semplice riproposizione di argomenti già respinti nei gradi di giudizio precedenti.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso?
La Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3273 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3273 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GAVARDO il 01/07/2001
avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazione di leg in relazione all’art. 628 cod. pen., nonché vizi motivazionali in pu qualificazione giuridica e trattamento sanzionatorio, sono privi dei requi specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata n solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ra di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la comples delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamen dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una cri argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circost implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggon sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (cfr. Sez. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931 – 01);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatte con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze dif dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, 12 e 13);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso, il 3 dicembre 2024.