Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3273 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3273 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GAVARDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazione di leg in relazione all’art. 628 cod. pen., nonché vizi motivazionali in pu qualificazione giuridica e trattamento sanzionatorio, sono privi dei requi specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata n solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ra di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la comples delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamen dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una cri argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circost implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggon sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (cfr. Sez. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 – 01);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatte con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze dif dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, 12 e 13);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso, il 3 dicembre 2024.