Inammissibilità del ricorso: quando le critiche alla sentenza sono solo questioni di fatto
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso quando i motivi presentati dall’imputato non riguardano vizi di legittimità, ma mirano a una rivalutazione del merito della vicenda. Questo principio è fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di Cassazione, che non costituisce un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un soggetto condannato per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73, comma 4, del d.P.R. 309/1990. La Corte d’Appello aveva confermato la sua responsabilità penale, respingendo le richieste della difesa. L’imputato, non rassegnato, ha proposto ricorso per Cassazione, articolando tre distinti motivi di censura contro la sentenza di secondo grado.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità del Ricorso
La difesa dell’imputato ha basato il ricorso su tre punti principali, tutti finalizzati a ottenere un trattamento sanzionatorio più mite:
1. Errata qualificazione giuridica del fatto: Si chiedeva di ricondurre il reato alla fattispecie di lieve entità (comma 5 dell’art. 73), sostenendo che la Corte d’Appello avesse errato nel valutarne la gravità.
2. Mancata prevalenza delle attenuanti generiche: Si contestava il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva contestata.
3. Mancata sostituzione della pena detentiva: Si lamentava il rifiuto di sostituire la pena detentiva con una sanzione meno afflittiva.
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso nella sua interezza, ritenendo che tutti i motivi proposti fossero mere doglianze di fatto, riproposizioni di argomenti già correttamente esaminati e disattesi dai giudici di merito.
Analisi dei Motivi di Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni difensive, evidenziando perché non potessero trovare accoglimento in sede di legittimità.
* Sulla qualificazione del reato: Il primo motivo è stato respinto poiché la sentenza impugnata aveva analiticamente spiegato le ragioni per cui il fatto non poteva essere considerato di lieve entità. In particolare, i giudici di merito avevano valorizzato la diversa tipologia di droga (marijuana e hashish) e la quantità significativa, da cui era possibile ricavare oltre 483 dosi medie di marijuana e 664 di hashish. Inoltre, elementi come il possesso di un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e appunti contabili dimostravano un’attività non occasionale ma organizzata. Tentare di offrire una lettura alternativa di queste prove in Cassazione costituisce una doglianza di fatto inammissibile.
* Sulle circostanze attenuanti: Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte d’Appello aveva giustificato il diniego della prevalenza delle attenuanti sulla base della scarsa rilevanza della confessione (limitata a fatti già emersi dalle indagini) e del comportamento successivo dell’imputato, il quale aveva violato gli arresti domiciliari, tanto da subire un aggravamento della misura cautelare con la custodia in carcere. Si tratta di una valutazione di merito, congruamente motivata e non sindacabile in Cassazione.
* Sulla pena sostitutiva: Infine, il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La mancata sostituzione della pena era stata giustificata in modo logico, evidenziando che l’imputato, già gravato da una precedente condanna, aveva dimostrato una chiara insofferenza alle prescrizioni normative violando la misura cautelare. Questa condotta indicava una prognosi negativa sulla sua capacità di rispettare le regole di una pena alternativa al carcere.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nel principio consolidato secondo cui il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. La Corte non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella, logicamente argomentata, dei giudici dei gradi precedenti. Il ricorrente non può limitarsi a contestare la conclusione raggiunta, ma deve individuare uno specifico vizio di legge o un’illogicità manifesta nella motivazione della sentenza impugnata. Nel caso di specie, i motivi del ricorso erano volti a sollecitare una rilettura del quadro probatorio, un’operazione preclusa alla Suprema Corte. Pertanto, constatata la natura fattuale delle censure e l’assenza di vizi di legittimità, il ricorso è stato correttamente dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un concetto cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di merito. È indispensabile che il ricorso evidenzi errori nell’applicazione delle norme giuridiche o vizi logici macroscopici nel ragionamento del giudice. Proporre argomenti che si risolvono in una mera richiesta di riconsiderazione dei fatti porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con spreco di tempo e risorse e la condanna al pagamento di ulteriori somme.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano mere doglianze di fatto, ovvero tentativi di ottenere una nuova valutazione delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità. Il ricorso non ha individuato vizi di legge o illogicità manifeste nella sentenza impugnata.
Quali elementi hanno impedito di qualificare il reato come ‘fatto di lieve entità’?
La qualifica di ‘lieve entità’ è stata esclusa a causa della diversa tipologia di droga detenuta (marijuana e hashish), della quantità significativa (da cui si potevano ricavare oltre 1100 dosi totali), e dell’organizzazione dell’attività, testimoniata dal possesso di un bilancino di precisione e di appunti contabili.
Perché non sono state concesse le attenuanti generiche con prevalenza sulla recidiva?
Le attenuanti generiche non sono state considerate prevalenti a causa della scarsa rilevanza della confessione dell’imputato, che si era limitato a confermare quanto già emerso dalle indagini, e del suo comportamento successivo ai fatti, avendo violato gli arresti domiciliari, dimostrando così inaffidabilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7592 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7592 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME, condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando tre motivi di ricorso, deduce, nel primo, il vizio di motivazione in ordine alla ma riqualificazione del fatto a norma dell’art. 73, comma 5, cl.P.R. n. 309 del 1990, nel secondo, il vi motivazione relativamente al diniego della prevalenza RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche rispetto al recidiva, e, nel terzo, il vizio di motivazione con riguardo alla mancata sostituzione della pena dete con pena sostitutiva;
Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamen vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura de probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processua valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato analiticamente perché deve escludersi la lieve entità del fatto, evidenziando, in particolare, che la droga era di tipologia dive quantità significativa, siccome da essa erano ricavabili 483,6 dosi medie singo’e di marijuana e 664,0 do medie singole di hashish, che l’imputato provvedeva al confezionamento della stessa, disponendo di bilancino di precisione e di altro materiale utile, e che l’attività svolta non era occasionale, come ri anche dal rinvenimento di appunti contenenti la contabilità e di denaro liquido;
Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vaglia e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critic ricorso, in quanto la Corte d’appello ha giustificato il diniego della prevalenza RAGIONE_SOCIALE circostanze atte generiche rispetto alla recidiva in ragione della scarsa rilevanza della confessione, limitata a quant emerso dalle indagini, e del comportamento successivo ai fatti, a causa del quale è stata aggravata misura degli arresti domiciliari con la custodia in carcere;
Reputato che il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata ha giustificato congruamente la mancata sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva, evidenziando che l’imputato, già gravato da altra condanna, ha violato la misura cautelare dcmiciliare, così dimostran inequivocabilmente insofferenza alle prescrizioni normative;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorren al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di eurc 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, sussistendo profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e del somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore
Il Presidente