Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7592 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7592 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME, condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando tre motivi di ricorso, deduce, nel primo, il vizio di motivazione in ordine alla ma riqualificazione del fatto a norma dell’art. 73, comma 5, cl.P.R. n. 309 del 1990, nel secondo, il vi motivazione relativamente al diniego della prevalenza RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche rispetto al recidiva, e, nel terzo, il vizio di motivazione con riguardo alla mancata sostituzione della pena dete con pena sostitutiva;
Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamen vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura de probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processua valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato analiticamente perché deve escludersi la lieve entità del fatto, evidenziando, in particolare, che la droga era di tipologia dive quantità significativa, siccome da essa erano ricavabili 483,6 dosi medie singo’e di marijuana e 664,0 do medie singole di hashish, che l’imputato provvedeva al confezionamento della stessa, disponendo di bilancino di precisione e di altro materiale utile, e che l’attività svolta non era occasionale, come ri anche dal rinvenimento di appunti contenenti la contabilità e di denaro liquido;
Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vaglia e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critic ricorso, in quanto la Corte d’appello ha giustificato il diniego della prevalenza RAGIONE_SOCIALE circostanze atte generiche rispetto alla recidiva in ragione della scarsa rilevanza della confessione, limitata a quant emerso dalle indagini, e del comportamento successivo ai fatti, a causa del quale è stata aggravata misura degli arresti domiciliari con la custodia in carcere;
Reputato che il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata ha giustificato congruamente la mancata sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva, evidenziando che l’imputato, già gravato da altra condanna, ha violato la misura cautelare dcmiciliare, così dimostran inequivocabilmente insofferenza alle prescrizioni normative;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorren al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di eurc 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, sussistendo profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e del somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore
Il Presidente