Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10674 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10674 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
P
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha riconosciuto la continuazione fra i reati contestati (rissa aggravata e detenzione di stupefacenti ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) e ha rideterminato in mitius la pena;
considerato che il primo motivo di ricorso – che denuncia la violazione della legge pen e il vizio di motivazione in relazione al delitto di rissa – non si confronta con la motivaz decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01) che ha disatteso il gravame dando conto, al fine della ricostruzione dell’occorso, pure di quanto diretta percepito dagli operanti;
considerato che il secondo motivo – che deduce il vizio della motivazione in ordine ritenuta recidiva, all’esclusione delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pen manifestamente infondato e prospetta, con assunti patentemente generici, un alternati apprezzamento dell’occorso, senza tenere in considerazione la congrua motivazione fornita dall Corte di merito, la quale ha ritenuto la sussistenza della recidiva valorizzando in particolare lasso di tempo trascorso tra l’espiazione della precedente pena detentiva da parte dell’imputato commissione dei nuovi illeciti ed esposto chiaramente (cfr. spec. p. 12 della sentenza impugnata) elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. che ha cons preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 2390 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conseg ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/12/2025.