Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6584 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6584 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CODICE_FISCALE) nato a CASABLANCA( MAROCCO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; (
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila c in parziale riforma della sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Pescara, ha assolto l’imp dall’imputazione di lesioni personali aggravate (capo a. della rubrica, come riqualificato da Giudice), perché il fatto non sussiste, e ne ha confermato al condanna per resistenza a pubb ufficiale, danneggiamento e falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla ide su qualità personali proprie (capi b., c. e d.), rideterminando la pena;
osservato che, quantunque in atti la data di nascita dell’imputato (che risulta avere d alias) sia indicata nel 24 ottobre 2024 o nel 20 ottobre 2024, non vi è dubbio sulla sua identifica con certezza (cfr. i rilievi dattiloscopici e le fotografia compiute dalla polizia giudiziaria);
considerato che l’unico motivo di ricorso – che denuncia il vizio di motivazione in o all’affermazione della responsabilità penale – lungi dal muovere effettive censure di legittim sentenza di secondo grado, si affida ad asserti del tutto generici non compiutamente riferibile a di specie (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 6, n. 8700 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché -ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cf cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al GLYPH g..mento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a GLYPH ende Così deciso il 28/01/2026.