Inammissibilità del ricorso: le conseguenze della carenza di motivi
L’inammissibilità del ricorso in sede di legittimità rappresenta un rischio concreto per chiunque decida di impugnare una sentenza senza una solida base argomentativa. La recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la presentazione di un atto privo di sostanza non sia solo inefficace, ma anche economicamente punitiva.
Il caso in esame
Un imputato ha proposto ricorso avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia, deducendo formalmente la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il fulcro della contestazione riguardava l’applicazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, che disciplina l’obbligo del giudice di dichiarare immediatamente determinate cause di non punibilità.
La decisione della Suprema Corte
I giudici della Settima Sezione Penale hanno rilevato che l’impugnazione era totalmente carente. Non venivano infatti esposte le ragioni di diritto né i dati di fatto necessari a sostenere la richiesta di annullamento della sentenza impugnata. Questa genericità ha reso impossibile l’esame del merito, portando alla declaratoria di inammissibilità.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sulla natura del ricorso, definito come totalmente privo di ragioni a sostegno della richiesta. Secondo il dettato dell’articolo 616 del codice di procedura penale, l’inammissibilità comporta automaticamente la condanna al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale, i giudici hanno sottolineato che, in assenza di prove circa la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere applicata una sanzione pecuniaria. Nel caso specifico, la sanzione è stata quantificata in 3.000 euro, cifra ritenuta equa data la manifesta infondatezza dell’atto.
Le conclusioni
Il provvedimento ribadisce che il ricorso per Cassazione non può ridursi a una mera formalità o a una contestazione generica. La precisione tecnica e l’indicazione puntuale dei vizi della sentenza impugnata sono requisiti essenziali. La sanzione pecuniaria inflitta serve a scoraggiare l’abuso dello strumento processuale e a sanzionare condotte difensive negligenti che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. Per i cittadini, questo significa che ogni azione legale deve essere preceduta da un’attenta valutazione della fondatezza dei motivi per non incorrere in esborsi economici gravosi.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione non è motivato correttamente?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo impedisce alla Corte di esaminare il caso e comporta la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
A quanto ammonta la sanzione per un ricorso inammissibile?
La sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende viene stabilita dal giudice in base all’equità; nel caso analizzato, l’importo è stato fissato a 3.000 euro.
Si può evitare la sanzione pecuniaria?
La sanzione può essere evitata solo se il ricorrente dimostra che l’inammissibilità non è dipesa da sua colpa, ovvero che è stata causata da un errore scusabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9620 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9620 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MONCALIERI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Ritenuto che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, che deduce la violazion legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile p totalmente privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno della richiesta;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026.