Inammissibilità del Ricorso: La Cassazione e i Requisiti di Specificità
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la necessità di formulare motivi di appello specifici e dettagliati. In caso contrario, si incorre nel rischio di una declaratoria di inammissibilità del ricorso, che ne impedisce l’esame nel merito. Analizziamo questa ordinanza per comprendere le ragioni dietro tale decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di cui all’art. 495 del codice penale, relativo a false dichiarazioni rese a un pubblico ufficiale. La sentenza di primo grado era stata confermata dalla Corte d’Appello di Milano.
Contro questa seconda decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la lamentata inosservanza della legge penale per la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis del codice penale, ovvero la particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, il reato commesso avrebbe dovuto essere considerato talmente lieve da non meritare una sanzione penale.
La Decisione della Corte: Focus sull’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso sotto un profilo puramente procedurale, senza entrare nel merito della questione sulla tenuità del fatto. La decisione è stata netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa decisione si fonda sull’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che impone a chi impugna un provvedimento di enunciare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Le Motivazioni della Corte
I giudici di legittimità hanno qualificato il motivo di ricorso come “generico per indeterminatezza”. Questa genericità deriva dal fatto che il ricorrente non ha indicato con precisione gli elementi specifici che avrebbero dovuto portare a una diversa conclusione da parte dei giudici di merito. In sostanza, l’appello si limitava a lamentare la mancata applicazione di una norma, senza però costruire un’argomentazione solida e puntuale contro la motivazione della sentenza impugnata.
La Corte ha sottolineato che la sentenza della Corte d’Appello presentava una motivazione “logicamente corretta” e priva di “evidenti illogicità”. Di fronte a una motivazione di questo tipo, il ricorso non può limitarsi a una critica astratta, ma deve individuare i passaggi illogici o gli errori di diritto, fornendo al giudice dell’impugnazione gli strumenti concreti per esercitare il proprio controllo. Poiché il ricorso non forniva questi elementi, è stato ritenuto incapace di superare il vaglio di ammissibilità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per tutti gli operatori del diritto. La redazione di un atto di impugnazione non è un mero esercizio di stile, ma richiede un’analisi critica e dettagliata della sentenza che si intende contestare. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso, ma è indispensabile articolare censure specifiche, indicando con precisione perché la motivazione del giudice precedente sarebbe errata, illogica o in violazione di legge.
La conseguenza di un ricorso generico è drastica: l’inammissibilità del ricorso chiude definitivamente la porta a un esame nel merito della questione, rendendo definitiva la condanna e comportando ulteriori oneri economici per l’imputato. Pertanto, la specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma la condizione essenziale per garantire l’effettività del diritto di difesa nel grado di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato, in quanto non indicava gli elementi specifici a sostegno della censura formulata, non rispettando i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa si intende per ricorso “generico” in questo caso?
Per ricorso generico si intende un atto di impugnazione che, a fronte di una motivazione della sentenza precedente considerata logicamente corretta, non specifica gli elementi che sono alla base della censura, impedendo così al giudice di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio controllo.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37621 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37621 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte D’Appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di cui all’art. 495 cod. pen.
Considerato che il primo e unico motivo, con cui il ricorrente lamenta l’inosservanza della legge penale in riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, inoltre, è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 settembre 2024
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Il Presidente