Inammissibilità del Ricorso: Quando i Motivi non sono Specifici
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spunto fondamentale sui requisiti di ammissibilità delle impugnazioni, in particolare riguardo all’inammissibilità del ricorso quando i motivi sono generici e non si confrontano con la decisione impugnata. Questo principio è cruciale per comprendere come strutturare efficacemente un atto di appello o un ricorso per cassazione.
Il Caso in Esame: Truffa e Ricorso Generico
Il ricorrente era stato condannato per truffa sia in primo grado che in appello. I fatti contestati riguardavano due episodi: la vendita di un veicolo, per il quale aveva incassato l’intero prezzo senza mai consegnarlo all’acquirente (avendolo nel frattempo venduto a un terzo), e l’acquisto di un carburatore, pagato interamente dalla vittima a un prezzo superiore a quello reale.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge sull’affermazione della sua responsabilità penale e sulla qualificazione giuridica dei fatti. Tuttavia, il ricorso è stato giudicato meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte in appello.
L’Inammissibilità del Ricorso per Mancanza di Specificità
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso basandosi su un principio cardine del diritto processuale penale: la specificità dei motivi. Il ricorso, infatti, non introduceva nuove argomentazioni critiche nei confronti della sentenza d’appello, ma si limitava a ripetere le stesse doglianze già presentate e ritenute infondate dal giudice precedente. La sentenza di appello aveva, con argomenti logici e giuridici, confermato la mala fede dell’imputato, basandosi su prove come lo scambio di email e le modalità dei pagamenti.
I giudici hanno evidenziato che la mancanza di specificità si traduce in un’assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e i motivi del ricorso. In pratica, il ricorrente non ha attaccato le specifiche motivazioni della Corte d’Appello, ma ha riproposto le sue tesi in modo astratto.
L’Interruzione della Catena Devolutiva
Un altro punto cruciale sollevato dalla Corte riguarda l’interruzione della cosiddetta “catena devolutiva”. La difesa aveva presentato una memoria con argomentazioni che non solo non erano collegate al motivo principale del ricorso, ma non erano neppure state sollevate durante il processo d’appello. Questo comportamento processuale interrompe il trasferimento della questione al giudice superiore, rendendo inammissibile l’esame di tali punti in sede di legittimità.
Conseguenze sui Motivi Aggiunti
La Corte ha inoltre ribadito un principio consolidato: l’inammissibilità del ricorso principale si estende automaticamente a eventuali motivi nuovi o aggiunti. Secondo l’art. 585, comma 4, c.p.p., la possibilità di presentare motivi aggiunti è subordinata all’ammissibilità dell’impugnazione originaria. Se questa è viziata, anche le integrazioni successive perdono di efficacia.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha ritenuto che l’unico motivo di ricorso fosse privo di specificità, in quanto riproduceva profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice d’appello. La mancanza di correlazione tra le argomentazioni della sentenza impugnata e quelle del ricorso ha determinato, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., una palese inammissibilità. Di conseguenza, anche la memoria difensiva e i potenziali motivi nuovi sono stati travolti da tale vizio. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come previsto in caso di inammissibilità.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma l’importanza di redigere atti di impugnazione che siano specifici e pertinenti. Non è sufficiente ripetere le argomentazioni già respinte, ma è necessario confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza che si intende contestare, evidenziandone le presunte violazioni di legge o i vizi logici. In assenza di questo confronto dialettico, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile, precludendo ogni possibilità di riesame e comportando la condanna alle spese. La decisione serve da monito sulla necessità di una tecnica difensiva rigorosa e mirata in ogni grado di giudizio.
Perché un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile, come nel caso di specie, se manca di specificità, ovvero se si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nel grado precedente senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa ‘interruzione della catena devolutiva’?
Significa che se un argomento o una censura non viene sollevata nel giudizio di appello, non può essere proposta per la prima volta in Cassazione. Questo perché si interrompe il trasferimento della questione al giudice del grado superiore, che può pronunciarsi solo sui punti già dibattuti.
Cosa succede ai motivi nuovi o aggiunti se il ricorso principale è inammissibile?
Se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, anche tutti i motivi nuovi o aggiunti presentati successivamente diventano automaticamente inammissibili. La loro validità è subordinata a quella dell’impugnazione originaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31904 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31904 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per i reati di truffa contestati e alla qualificazione giuridica dei fatti, è privo di specificità poi è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sulla congrua qualificazione giuridica dei fatti alla luce numerosi elementi di prova da cui si desume la mala fede dell’imputato che, rispetto alla vendita di cui al capo a), aveva ricevuto tutti pagamenti, come dimostrato dallo scambio di mali fra quest’ultimo, che nel frattempo aveva venduto il veicolo ad una terza persona, e la persona offesa nonché, per l’acquisto del carburatore di cui al capo b), sul reale prezzo concordato dalle parti e interamente pagato dalla vittima);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
letta la memoria della difesa e rilevato come l’argomentazione introdotta non solo non si presenta in alcun modo collegata al motivo principale, ma neanche risulta devoluta in appello (si veda in tal senso la sintesi dei motivi che non è stata in alcun modo contestata dalla difesa), con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto;
atteso inoltre che l’inammissibilità del motivo proposto rende di conseguenza inammissibile il motivo aggiunto o nuovo, posto che secondo quanto inequivocabilmente disposto dall’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., applicabile anche al ricorso per cassazione, l’inammissibilità dell’impugnazione si estende anche ai motivi nuovi (Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218-01; Sez. 5, n. 166 del 13/01/1992, GGT, Rv. 279942-01)
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 luglio 2024