Inammissibilità del ricorso: la Cassazione ribadisce l’obbligo di specificità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del processo penale: l’inammissibilità del ricorso quando i motivi presentati sono generici e non si confrontano analiticamente con la sentenza impugnata. Questa decisione offre spunti fondamentali per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e i requisiti che un ricorso deve possedere per superare il vaglio della Suprema Corte.
Il caso in esame: un appello generico
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’appellante sollevava diverse questioni, tra cui una presunta errata valutazione delle prove sulla sua responsabilità penale, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, l’eccessività della pena e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Tuttavia, come vedremo, la Corte di Cassazione ha ritenuto che nessuno di questi motivi fosse stato formulato nel rispetto delle regole procedurali, portando a una declaratoria di inammissibilità.
I motivi di inammissibilità del ricorso secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha analizzato punto per punto le doglianze del ricorrente, evidenziandone la carenza di specificità, un requisito essenziale previsto dall’articolo 581 del codice di procedura penale.
La rivalutazione dei fatti e il sindacato di legittimità
In primo luogo, i giudici hanno osservato che i motivi relativi alla prova della responsabilità penale erano inammissibili perché tendevano a una rivalutazione delle fonti di prova e a una ricostruzione alternativa dei fatti. Questo tipo di valutazione è precluso alla Corte di Cassazione, il cui compito è limitato al cosiddetto “sindacato di legittimità”, ovvero verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, senza poter entrare nel merito delle scelte probatorie fatte dai giudici dei gradi precedenti.
La mancanza di specificità sulle attenuanti e la pena
Anche le censure relative al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e all’eccessività della pena sono state respinte per genericità. La Corte ha sottolineato che, a fronte di un’ampia argomentazione del giudice d’appello su questi punti, il ricorrente si era limitato a prospettare deduzioni generiche, senza enunciare in modo puntuale le ragioni di diritto che avrebbero dovuto giustificare una decisione diversa e senza riferimenti precisi alla motivazione della sentenza impugnata. In sostanza, non è sufficiente lamentarsi della decisione, ma è necessario spiegare perché essa sia giuridicamente errata.
L’esclusione implicita della particolare tenuità del fatto
Infine, per quanto riguarda la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), la Cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata. Richiamando la propria giurisprudenza consolidata, ha spiegato che l’applicazione di questa norma può considerarsi implicitamente esclusa quando la sentenza, pur trattando altri profili, contenga elementi che indicano la non particolare tenuità dell’offesa o l’abitualità della condotta. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza d’appello conteneva già valutazioni incompatibili con il riconoscimento di tale beneficio.
Le motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio che il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È uno strumento di controllo sulla corretta applicazione delle norme giuridiche. Di conseguenza, chi ricorre ha l’onere di formulare critiche precise, specifiche e pertinenti, confrontandosi direttamente con le argomentazioni contenute nel provvedimento che intende contestare. Deduzioni vaghe, assertive o che sollecitano una nuova valutazione del materiale probatorio sono destinate a essere dichiarate inammissibili.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito sull’importanza della tecnica redazionale del ricorso per cassazione. La declaratoria di inammissibilità del ricorso non solo impedisce l’esame nel merito delle questioni sollevate, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile che le censure siano mirate, giuridicamente fondate e strettamente ancorate ai vizi di legittimità tassativamente previsti dalla legge.
 
Perché un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è privo dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581 cod. proc. pen. Questo accade quando i motivi sono generici, non si confrontano con le argomentazioni della sentenza impugnata, o richiedono una rivalutazione dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione svolge un sindacato di legittimità, non di merito. Non può riesaminare le prove o proporre una diversa ricostruzione dei fatti. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
È possibile che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto venga esclusa implicitamente dal giudice?
Sì. Secondo la giurisprudenza consolidata, l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. può ritenersi implicitamente esclusa qualora la struttura argomentativa della sentenza, anche in riferimento ad altri profili, contenga elementi che attestano la non particolare tenuità dell’offesa o l’abitualità della condotta dell’imputato.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4942 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4942  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MELZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che entrambi i motivi ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, so privi di concreta specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probato un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli ad giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazi specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti lo e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4);
considerato che le doglianze inerenti al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e all’eccessività della pena sono prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammi dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di ampia argomentazione sul punto (si veda p 5), si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di dir giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impu osservato che l’ulteriore censura, con la quale si contesta la mancata applicazione del causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è priva di specificità e manifes infondata alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 53 15/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284096; Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, COGNOME, Rv. 282097), secondo cui l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis pen. deve ritenersi implicitamente esclusa dal giudice qualora la struttura argomentativa d sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi relativi alla non particolare dell’offesa e/o all’abitualità della condotta, come avvenuto nella specie (si veda pag. 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 24 ottobre 2023.