Inammissibilità del Ricorso: Quando un Appello in Cassazione Viene Respinto
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dalla presentazione di un atto di impugnazione privo dei requisiti essenziali previsti dalla legge. Il caso riguarda l’inammissibilità del ricorso di un imputato, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione. Analizziamo la vicenda per comprendere i principi applicati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Torino con sentenza del 6 aprile 2023, ha proposto ricorso per Cassazione. L’accusa originaria, come si evince dal riferimento normativo, riguardava il reato di cui all’art. 372 del codice penale, ovvero la falsa testimonianza. L’imputato, attraverso il suo ricorso, ha cercato di ottenere l’annullamento della sentenza di condanna emessa in secondo grado.
La Decisione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un gradino prima: l’analisi della validità formale e sostanziale dell’atto di appello stesso. La Corte ha stabilito che il ricorso non rispettava i criteri minimi per poter essere discusso.
Le motivazioni della decisione
La Suprema Corte ha basato la sua decisione di inammissibilità del ricorso su diverse ragioni tecniche, che evidenziano l’importanza di una redazione accurata e puntuale degli atti processuali. In primo luogo, il ricorso è stato giudicato carente nella ‘puntuale enunciazione delle ragioni di diritto’ e nei ‘congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato’. In parole semplici, l’appellante non ha spiegato in modo chiaro e specifico quali fossero gli errori legali commessi dalla Corte d’Appello, limitandosi a una critica generica.
In secondo luogo, la Corte ha definito le censure come un ‘apodittico difetto di motivazione’. L’appellante ha affermato che la motivazione della sentenza di secondo grado fosse carente, ma lo ha fatto in modo assertivo, senza fornire argomenti concreti a sostegno di tale tesi. Non ha indicato, ad esempio, quali passaggi della sentenza fossero illogici o quali prove fossero state travisate.
Inoltre, il ricorrente non ha specificato perché la Corte d’Appello avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 129 c.p.p., omettendo di indicare i momenti processuali rilevanti a tal fine. Al contrario, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la valutazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 372 c.p. fosse stata effettuata dalla corte di merito in modo ‘lineare e coerente’, con un’analisi ‘esauriente’ dei dati processuali.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
Le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso sono state dirette e onerose per il ricorrente. In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, è stata disposta la condanna al versamento della somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano il sistema giudiziario. La decisione sottolinea un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia di ultima istanza richiede rigore tecnico e la capacità di formulare critiche precise e giuridicamente fondate, non mere e generiche lamentele contro una decisione sfavorevole.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure erano prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che le giustificavano e dei correlati riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, risolvendosi in una critica generica e non specifica.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 Euro in favore della Cassa delle ammende.
Come ha valutato la Cassazione la motivazione della sentenza di appello sulla responsabilità dell’imputato?
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello, riguardo alla responsabilità dell’imputato per il reato contestato (art. 372 c.p.), fosse caratterizzata da ‘lineare e coerente logicità’ e da una ‘esauriente disamina dei dati processuali’.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10832 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10832 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASALE MONFERRATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate sono prive dell puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui rifer alla motivazione dell’atto impugNOME, risolvendosi in un apodittico difetto di motivazione inere alle ragioni per le quali nel caso non si è proceduto alla declaratoria di cui all’ad 129 cpp s mai indicare i momenti di giudizio a tal fine pretermessi dalla Corte del merito che per cont con riguardo alla ritenuta responsabilità ex art 372 cp ascritta all’imputato appare connotata lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 5 febbraio 2024.