Inammissibilità del ricorso: quando i precedenti penali chiudono le porte a sconti di pena
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un chiaro esempio di come il sistema giudiziario valuti i ricorsi e di quale peso abbiano i precedenti penali di un imputato. Con la sua decisione, la Suprema Corte ha stabilito l’inammissibilità del ricorso presentato da un individuo, confermando la decisione della Corte d’Appello e delineando principi importanti in materia di recidiva, attenuanti generiche e requisiti di ammissibilità dei motivi di impugnazione.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza della Corte d’Appello di Catania. Il ricorrente aveva sollevato diversi motivi di doglianza, sperando di ottenere una riforma della decisione a lui sfavorevole. I punti principali del suo ricorso riguardavano:
1. La presunta erronea valutazione di una prova (la percezione del suono di un campanello).
2. La mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto.
3. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che avrebbero comportato una riduzione della pena.
Questi motivi sono stati sottoposti al vaglio della Corte di Cassazione, che ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze di merito, senza poter riesaminare i fatti.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’inammissibilità del ricorso
La Suprema Corte ha respinto il ricorso su tutta la linea, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non entra nel merito di tutte le questioni, ma si ferma a un giudizio preliminare sulla validità dei motivi proposti. La Corte ha analizzato ciascun motivo, giungendo a conclusioni nette che hanno sbarrato la strada a qualsiasi possibilità di accoglimento.
La conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3000 euro in favore della cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha smontato le argomentazioni del ricorrente con una motivazione precisa e puntuale per ciascuno dei motivi sollevati.
– Primo motivo (ripetitività): La questione relativa alla percezione del suono del campanello è stata giudicata inammissibile perché non era altro che la riproposizione di un argomento già affrontato e risolto dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ribadito che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sui fatti, ma di un controllo di legittimità. Se la motivazione della corte territoriale è logica e coerente, non può essere messa in discussione semplicemente riproponendo la stessa tesi.
– Secondo motivo (genericità): La doglianza sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è stata ritenuta generica. La Corte d’Appello aveva motivato congruamente la sua decisione basandosi sull’intensità del dolo e sulla durata dell’allontanamento. La Cassazione ha sottolineato che il ricorrente non aveva evidenziato vizi logici evidenti in tale ragionamento, limitandosi a sollecitare una rivalutazione dei fatti, cosa non consentita in sede di legittimità.
– Terzo e quarto motivo (manifesta infondatezza): Questi motivi, relativi al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sono stati giudicati manifestamente infondati. La Corte ha dato pieno valore alla decisione dei giudici di merito, che avevano negato le attenuanti valorizzando i gravi e numerosi precedenti penali del ricorrente, anche specifici e recenti. Tali precedenti hanno giustificato non solo il giudizio di recidiva, ma anche la valutazione negativa sulla possibilità di concedere benefici.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è emblematica per diverse ragioni. In primo luogo, ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità (violazione di legge o vizi logici della motivazione) e non può essere una semplice riproposizione delle stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito. Un ricorso che non solleva questioni nuove e pertinenti è destinato all’inammissibilità del ricorso.
In secondo luogo, evidenzia il peso determinante dei precedenti penali. La presenza di una storia criminale, soprattutto se grave, specifica e recente, costituisce un ostacolo quasi insormontabile per ottenere benefici come le attenuanti generiche o l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La recidiva non è una mera etichetta, ma un elemento concreto che orienta il giudice nella valutazione della personalità dell’imputato e nella commisurazione della pena. La decisione sottolinea che la clemenza dello Stato deve essere meritata e non può essere concessa a chi dimostra una persistente inclinazione a delinquere.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano in parte una ripetizione di questioni già decise dalla Corte d’Appello, in parte generici e, per quanto riguarda le attenuanti, manifestamente infondati.
Perché non sono state concesse le attenuanti generiche al ricorrente?
Le attenuanti generiche non sono state concesse a causa dei gravi e numerosi precedenti penali del ricorrente, anche specifici e recenti, che hanno portato la Corte a ravvisare la recidiva e a escludere la possibilità di concedere tale beneficio.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente dopo questa decisione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3000 euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43026 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43026 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo relativo alla percezione del suono del campanello dell’abitazion inammissibile perché con esso si reitera la stessa questione già affrontata e risolta dalla C di appello di Catania con motivazione immune dai vizi denunciati, per il coerente riferimen alle concrete modalità del controllo eseguito dagli agenti operanti;
ritenuto che il secondo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto puntuale motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso ha congruamente motivato in riferimento alla non applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. sot il profilo dell’intensità del dolo, considerate le valutazioni espresse sulle ragioni indefinita dell’allontanamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quind sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
ritenuto che il terzo e quarto motivo sono manifestamente infondati avendo la Cort valorizzato i gravi e numerosi precedenti penali anche specifici e recenti per ravvisar recidiva ed escludere la possibilità di riconoscere le attenuanti generiche;
rilevato che dall’inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.