Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20169 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20169 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/04/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Parma il DATA_NASCITA,
NOME NOME, nato a Gela il DATA_NASCITA,
avverso la sentenza del 27/11/2023 della Corte di appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Trieste, emessa il 25 febbraio 2022, che aveva condannato i ricorrenti alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, in relazione al reato di cui all’art. 642, secondo comma cod.pen., per avere denunciato un sinistro avvenuto con modalità diverse da quelle reali al fine di conseguire indebitamente l’indennizzo derivante dal contratto di assicurazione.
Ricorrono per cassazione gli imputati, con unico atto, attraverso il quale deducono:
violazione di legge per avere, prima il Tribunale (all’udienza del 5 marzo 2021) e, poi, la Corte di appello (all’udienza del 27 novembre 2023), rigettato le istanze di rinvio proposte dai difensori di fiducia dei ricorrenti, in entrambe le circostanz impossibilitati a presenziare per legittimo impedimento, così da celebrare il processo violando il diritto di difesa dei ricorrenti;
violazione di legge per non essere stata rilevata dai giudici di merito la genericità del capo di imputazione, contenente un errore nell’indicazione dell’anno del commesso reato (2017 anziché 2018) e una mancata descrizione specifica del fatto contestato, con consequenziale nullità del decreto che dispose il giudizio e degli atti successivi;
violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento quanto alla procedibilità dell’azione, non essendo stata rilevata la tardività della querela sporta dalla RAGIONE_SOCIALE, che sarebbe stata a conoscenza del sinistro e della sua dinamica fin da epoca vicina al suo verificarsi (in base all normativa sull’indennizzo diretto) e, dunque, a decorrere dal gennaio 2017, a fronte di una querela sporta nel maggio 2018;
violazione di legge in ordine alla mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel processo di appello finalizzata all’esame dell’imputato COGNOME sulla dinamica del sinistro – stante la mancanza di elementi certi acquisiti al dibattimento – e sulla escussione della dottoressa COGNOME, redattrice del referto di Pronto RAGIONE_SOCIALE, al fine di chiarire il significato RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dell’imputa COGNOMECOGNOME colà indicate e valorizzate in suo danno.
In ogni caso, anche alla luce di quanto dichiarato da COGNOME NOME, testimone oculare RAGIONE_SOCIALE fasi appena successive al sinistro, non vi sarebbe stata una adeguata valutazione da parte della Corte degli elementi favorevoli alla difesa quanto alla dinamica dell’evento ed al suo effettivo verificarsi nei termini di cui all richiesta di indennizzo avanzata all’assicurazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
c,91.A.1 A45
Il ricorso» i ammissibile in quanto proposto per motivi in parte manifestamente infondati, in parte generici ed in parte non consentiti.
1. In ordine al primo motivo, se ne deve rilevare la genericità, dal momento che il ricorso non si confronta minimamente con le motivazioni spese dalla Corte territoriale a giustificazione RAGIONE_SOCIALE ordinanze di rigetto RAGIONE_SOCIALE richieste di ri presentate dalle difese in relazione alle udienze del 5 marzo 2021 e 27 novembre 2023.
Quanto alla richiesta di rinvio relativa alla udienza di primo grado del 5 marzo 2021, la Corte di appello, a fg. 4 della sentenza impugnata, ha sottolineato, tra le altre cose, che l’istanza di rinvio era del tutto generica e non documentava alcuna effettiva e comprovata criticità allo spostamento dei difensori dalla Sicilia pe raggiungere Trieste in periodo in cui l’emergenza da Covid 19 non era al massimo grado e non vi erano specifici provvedimenti restrittivi della libertà di movimento tra regioni.
Quanto alla richiesta di rinvio dell’udienza d’appello del 27 novembre 2023, presentata solo una settimana prima dell’udienza a fronte della conoscenza della sua fissazione dal primo di agosto 2023, la Corte ha rilevato, a fg. 3, che l’istanza era altrettanto generica, non avendo in alcun modo documentato i concomitanti impegni professionali del difensore richiedente in modo anche da poter valutare la tempestività della richiesta alla luce dei principi di cui a SS.UU. n. 4909 del 02/02/2015, Torchio.
2. Il secondo motivo contiene censura non consentita, dal momento che l’eccezione di genericità del capo di imputazione, attenendo alla validità del decreto che dispone il giudizio, è tesa a configurare una nullità relativa ai sensi dell’ar 181, comma 3, cod. proc. pen., come tale da introdurre, a pena di decadenza, quale questione preliminare ai sensi dell’art. 491 cod. proc. pen..
In questo senso è anche la pacifica giurisprudenza di legittimità, secondo cui la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a giudizio indeterminatezza e genericità dell’imputazione ha natura relativa e, in quanto tale, è non rilevabile d’ufficio e deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall’art. 491 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, S., Rv. 275749; per il decreto che dispone il giudizio, Sez. 5, n. 20739 del 25/03/2010, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Ebbene, dalla sentenza di primo grado (fg. 3) risulta che non vi erano state questioni preliminari proposte ai sensi della norma citata.
Il terzo motivo è, al contempo, manifestamente infondato e generico.
La Corte ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui, il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (da ultimo, Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, COGNOME Lorenzo, Rv. 277081).
Il ricorso, invece, ha legato l’eccezione di tardività della querela da parte dell RAGIONE_SOCIALE, non alla conoscenza della truffa – che la sentenza impugnata ha correttamente collegato, senza vizi logici, agli esiti degli accertamenti del perit della RAGIONE_SOCIALE sul mezzo coinvolto, avutisi nell’aprile del 2018 (cfr. fgg. 5-8 della sentenza) e dei quali il ricorso non tiene conto – ma alla conoscenza dell’avvenuto sinistro, verificatosi molto tempo prima.
Pertanto, la querela della parte civile, sporta il 16 maggio 2018, non era tardiva rispetto al termine di tre mesi di cui all’art. 124 cod.pen..
4. Il quarto motivo è generico.
Il giudizio di responsabilità dei ricorrenti è stato ancorato dalla Corte ad una serie di elementi oggettivi, tra i quali ben due referti medici attestanti la circostanza ch la caduta del COGNOME con il suo ciclomotore era avvenuta in modo autonomo senza l’intervento di altri mezzi, uniti alle contraddizioni del racconto degli imput rispetto al modulo consensuale di accertamento dell’incidente presentato, nonché agli esiti dei rilievi del perito assicurativo sul mezzo del COGNOME, che non avevano rivelato tracce riconducibili al sinistro siccome ricostruito dai ricorrenti.
Inoltre, la Corte si è ampiamente soffermata sull’alternativa ricostruzione degli imputati, evidenziandone le illogicità anche in relazione a quanto dichiarato dal teste difensivo COGNOME ed a quanto si è voluto attribuire alla madre dell’imputato COGNOME (cfr. fgg. 16-19 della sentenza impugnata).
Di tanto, nel ricorso non vi è menzione, nonostante la congerie di elementi accusatori descritti dalla Corte avesse sostenuto la decisione di non rinnovare l’istruzione dibattimentale in appello nei termini invocati in ricorso, attravers nuova audizione dell’imputato COGNOME, che aveva già reso interrogatorio acquisito e del medico del Pronto RAGIONE_SOCIALE che aveva stilato uno dei referti.
In punto di diritto, è pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che in tema ricorso per cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l’esistenza nell’apparat motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all’assunzione di determinate prove in appello (da ultimo, Sez, 6, n.1440 del 22/10/2014, dep.2015, PR).
Inoltre, la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzion di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di caratter eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n 12602 del 2015, dep. 2016, Rv. 266820).
Tanto supera ed assorbe ogni altra considerazione difensiva.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 19.04.2024.