Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione Chiude le Porte all’Appello
L’inammissibilità del ricorso è un concetto fondamentale nel diritto processuale penale, che segna uno stop definitivo al tentativo di rimettere in discussione una condanna. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come e perché un ricorso possa essere respinto prima ancora di essere esaminato nel merito, con conseguenze significative per il ricorrente. Il caso riguarda un imprenditore condannato per un reato fallimentare, il cui appello è stato bloccato per motivi sia formali che sostanziali, tra cui un errato calcolo dei termini di prescrizione.
I Fatti del Caso: Condanna per Reato Fallimentare
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bari nei confronti di un imprenditore per il delitto previsto dall’art. 217 della Legge Fallimentare. La Corte territoriale aveva confermato la sua responsabilità penale, riconoscendo le attenuanti generiche come equivalenti alla recidiva reiterata. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e l’Analisi della Cassazione
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due argomenti principali, entrambi però ritenuti non meritevoli di accoglimento dalla Suprema Corte.
Il Primo Motivo: Una Ricostruzione Alternativa dei Fatti
Con il primo motivo, la difesa denunciava un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello riguardo all’affermazione della responsabilità penale. Tuttavia, la Cassazione ha rapidamente liquidato questa censura come inammissibile. I giudici hanno osservato che il ricorso non contestava un errore specifico nell’interpretazione delle prove (il cosiddetto ‘travisamento della prova’), ma si limitava a proporre una ricostruzione dei fatti diversa da quella accertata dai giudici di merito. Inoltre, il ricorso non si confrontava adeguatamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, che aveva chiarito le ragioni della condanna basandosi, tra l’altro, sulla testimonianza del commercialista incaricato della contabilità.
La Questione dell’Inammissibilità del Ricorso per Genericità
La Corte ha ribadito un principio consolidato: non è compito della Cassazione riesaminare i fatti del processo, ma solo verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza. Proporre una versione alternativa senza indicare errori specifici rende il motivo del ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni: Prescrizione e Recidiva
Il secondo motivo di ricorso, che denunciava la violazione dell’art. 129 del codice di procedura penale, sosteneva che il reato si fosse prescritto prima della sentenza di secondo grado. Anche questa tesi è stata giudicata ‘manifestamente infondata’.
L’errore del ricorrente risiedeva nel non aver considerato l’impatto della recidiva reiterata (art. 99, comma 4, c.p.) sul calcolo della prescrizione. Questa circostanza, infatti, comporta un aumento di due terzi del termine di prescrizione in caso di interruzione (art. 161, comma 2, c.p.).
La Corte ha effettuato un calcolo preciso: il tempo necessario a prescrivere, originariamente più breve, si estendeva a dieci anni. Tenendo conto anche di una sospensione di 64 giorni dovuta all’emergenza pandemica e a un rinvio richiesto dalla difesa, il termine ultimo sarebbe spirato il 13 agosto 2024. Poiché la sentenza d’appello era stata emessa il 27 ottobre 2023, il reato non era affatto prescritto. La manifesta infondatezza di questo motivo ha precluso la possibilità di dichiarare la prescrizione in sede di legittimità, confermando l’inammissibilità dell’intero ricorso.
Le Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità del Ricorso
La declaratoria di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze economiche dirette per il ricorrente, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. In primo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, data l’evidente infondatezza e genericità dei motivi, la Corte ha ravvisato una ‘colpa nell’impugnazione’, condannandolo al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea che l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con serietà e rigore, e che ricorsi pretestuosi o palesemente infondati non solo non vengono accolti, ma comportano anche sanzioni economiche.
Perché il ricorso dell’imprenditore è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo era generico, limitandosi a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti senza contestare specifici errori di valutazione della prova, e il secondo motivo sulla prescrizione era manifestamente infondato.
In che modo la recidiva reiterata ha influenzato il calcolo della prescrizione?
La recidiva reiterata, contestata all’imputato, ha comportato un aumento di due terzi del termine di prescrizione dopo l’interruzione, estendendolo a dieci anni. Questo ha reso il termine di prescrizione non ancora maturato al momento della sentenza d’appello.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali. Se, come in questo caso, l’inammissibilità è dovuta a colpa (cioè a motivi manifestamente infondati), il giudice dispone anche il pagamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, qui quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6690 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6690 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a TRINITAPOLI il 18/08/1971
avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 217 legge fall. (con le circosta attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata);
ritenuto che il primo motivo – con cui si denuncia il vizio della motivazione in ordi all’affermazione della responsabilità penale- non contiene rituali censure di legittimità ma prospett un’alternativa ricostruzione del fatto, senza denunciare il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01) e senza confrontarsi con l’iter argomentativo della pronuncia impugnata (che ha indicato le ragioni per cui ha disatteso la prospettazione difensiva, alla luce in particolare di deposizione del commercialista a cui era stata affidata la tenuta della contabili cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01);
considerato che il secondo motivo di ricorso – che denuncia la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., assumendo che il termine di prescrizione del reato sarebbe maturato anteriormente alla pronuncia di secondo grado – è manifestamente infondato in quanto, è stata ritenuta la recidiva reiterata (art. 99, comma 4 cod. pen.) da cui consegue un aumento di due terzi del termine di prescrizione per interruzione (art. 161, comma 2 cod. pen.), ragion per cui il tempo necessario a prescrivere, pari ad anni dieci, sarebbe spirato il 13 agosto 2024 (tenuto conto della sospensione per 64 giorni, alla luce del differimento dell’udienza del 21 aprile 2020 per l’emergenza pandemica, e del rinvio dell’udienza del 10 luglio 2020 al 7 ottobre 2020 su richiesta della difesa), quindi successivamente alla sentenza impugnata (resa il 27 ottobre 2023), non occorrendo dilungarsi per osservare che la manifesta infondatezza (e, dunque, l’inammissibilità del ricorso) non consente di rilevare la prescrizione in questa sede (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, COGNOME, Rv. 266818 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dell’ ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Co cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – a versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2025.