Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15379 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15379 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 02/03/1996
avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato GLYPH ricorso proposto da NOME COGNOME a mezzo del dl’ensore, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, dei reato di oli all’art. 73, comma 4, d.P.R. per avere illecitamente detenuto sostanza stupefac ante del tipo hashish, dei peso complessivo lordo di 200 grammi, da cui ptevaria ricavarsi 1639,20 dosi.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Violazione di .egge iO relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, cc – rima 5, d.P.R. 309/90, avendo il primo giudice irrogato una pena incompatHle con quella prevista per il reato di cui all’art, 73, comma 4, ci.P.R. 309/90; 2 Violazione di legge con riferimento alla determinazione della pc ne per applicazione di aumenti e riduzioni non consentiti dalle norme di rife rimento ( iartt. 132, 99 cod. pen. e 438 cod. proc. pen.); 2. Carenza di motivaz one per non avere i giudici esplicitato correttamente il calcolo che ha condctto alla determinazione della pena finale.
I motivi di ricorso sono inammissibili per le ragioni di seguito indicate .
Quanto ai primo motivo di doglianza si osserva: ii giudice di prime grado, pur avendo riconosciuto nella condotta serbata dall’imputato la fattispec: e di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, ha irrogato una pena corrisppriciente all’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, così determinata: pcna base anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 750 di multa; aumentata per la rec diva ad anni 3 di reclusione ed euro 1500 di multa; ridotta per I rito alla pena ‘inale ce anni 1 mesi 6 di reclusione ed euro 1000 di multa.
La difesa sostiene che il giudice di prime cure, irrogando la pena prer ista per iI fatto di lieve entità, avesse inteso riconoscere nei fatti l’ipotesi di cui al com quinto dell’a – id.:73 cl.P.R. 309/90.
Ebbene, il terna della riqualificazione dei fatto ai sensi dell’art.. 73, cc rnma d.P.R. 309/90, oggetto dei primo motivo di ricorso, non era stato devo uto aia Corte d’appello. I giudici dell’appello, come si legge nella stessa sentenz i, erano stati investiti di doglianze che riguardavano esclusivamente il trat amento sanzionatorio.
Da quanto precede discende l’inammissibilità del primo motivo di ricorso; invero, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittir iità non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non clevoiute alla sua cognizione (così ex multis Sez. 2, n. 13826 dei 17/07/2017 ; Rv. 269745). In proposito si è affermato che, dal combinato disposto ttl: gli artti. 606, cornma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., è ricavabile la regola :he non possano formare oggetto di ricorso in Cassazione questioni non prospetnate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ot ni st e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile de lurre in cirado di appello, evenienze, queste, non ricorrenti nel caso in esame.
Quanto alle ulteriori doglianze difensive, è evidente come gli errori :h Cu ia difesa si duole nella determinazione del calcolo della pena in primo araci -con emendabili in sede di appello in mancanza dell’impugnazione dei P.M. – si siano risolti a favore del reo. Risulta pertanto evidente la mancanza d’interesse sottesa alla proposizione di detti motivi (cfr. Sez. 2, n, 30198 del 10/09/2020 Di COGNOME, Rv. 279905 – 01:”Ii giudice dell’impugnazione, :n mancanza di une specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, non può mi ci.iificiarcii la sentenza che abbia inflitto una pena illegale di maggior favore per il re Sei/. 4, n, 49404 dei 21/11/2013, COGNOME, Rv. 258128 – 01:”Il giudice dell’impugnazione, in mancanza di uno specifico motivo di gravarne da p arte dei pubblico ministero, non può modificare la sentenza che abbia inflitto u ia pena illegale di maggior favore per il reo”; sull’interesse ad impugnare si veda Sez. Ordinanza n. 24272 del 24/03/2010, COGNOME, Rv. 247685 e 01:”LMLeresse,
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quale condizione di ammissibilità dell’impugnazione, sussiste solo se il gr ivame è
idoneo ad eliminare una decisione pregiudizievole per l’imp
Jgnante determinando per il medesimo una situazione pratica più vantaggiosa i li quella
esistente”).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricon ente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav
,re dea
Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamei’ to dele spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas dee
ammende.
Così deciso il 2 aprile 2025
li Consigliere estensore
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i Presidenu