Inammissibilità del Ricorso: la Cassazione ribadisce i limiti dell’impugnazione
Nel sistema giudiziario, l’impugnazione delle sentenze è un diritto fondamentale. Tuttavia, esistono precise regole che ne disciplinano l’esercizio per garantire l’efficienza della giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di quando un’impugnazione supera questi limiti, portando a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. La vicenda analizzata chiarisce perché non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni già valutate nei gradi di giudizio precedenti.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in primo e secondo grado per il reato di rapina aggravata, ha presentato ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello. I motivi del ricorso si concentravano su tre punti principali: la presunta erronea applicazione di due circostanze aggravanti e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. L’imputato contestava, in particolare, la sussistenza dell’aggravante per aver commesso il fatto nelle adiacenze di un istituto scolastico e quella della minorata difesa delle vittime, oltre a lamentare il diniego delle attenuanti.
L’Inammissibilità del Ricorso e i Criteri della Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha dichiarati tutti inammissibili. La ragione di fondo è che le argomentazioni presentate non costituivano una critica specifica e puntuale alla sentenza d’appello, ma si limitavano a essere una mera riproposizione di quanto già discusso e respinto. Vediamo nel dettaglio come la Corte ha analizzato ogni punto.
Sull’aggravante della vicinanza a un istituto scolastico
Il ricorrente contestava l’applicazione dell’aggravante prevista dall’art. 61 n. 11-ter c.p. La Corte di Cassazione ha osservato che la Corte d’Appello aveva già ampiamente motivato la sua decisione, basandosi su un’annotazione di polizia giudiziaria che identificava con precisione il luogo della rapina, situato in prossimità di una ex fabbrica adibita a istituto di formazione. Il ricorso, non contestando in modo specifico tale motivazione, è stato ritenuto generico e riproduttivo.
Sull’aggravante della minorata difesa
Anche riguardo all’aggravante della minorata difesa (art. 61 n. 5 c.p.), la Cassazione ha riscontrato la stessa problematica. La Corte d’Appello aveva giustificato la sua applicazione valorizzando le circostanze di tempo (orario notturno, 22:15) e di luogo in cui era avvenuta la rapina. Secondo i giudici di merito, tali elementi avevano oggettivamente ridotto la capacità di difesa delle vittime. Il ricorrente, nel suo ricorso, ha tentato di offrire una ricostruzione alternativa dei fatti, ma senza confrontarsi con le ragioni logico-giuridiche della sentenza impugnata. Questo tentativo di rivalutazione del merito è inammissibile in sede di legittimità.
Sul diniego delle attenuanti generiche
Infine, il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto, è stato giudicato parimenti inammissibile. La Corte d’Appello aveva motivato il diniego evidenziando la particolare offensività della condotta, la violenza usata (calci e pugni) e la determinazione criminale dell’imputato, nonostante la giovane età. La Cassazione ha sottolineato che il ricorso non si è confrontato con questa congrua motivazione, limitandosi a riproporre doglianze già respinte.
Le Motivazioni
La motivazione centrale dell’ordinanza si basa su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: il ricorso per Cassazione non può essere una semplice fotocopia dell’atto d’appello. Per superare il vaglio di ammissibilità, l’impugnazione deve contenere una critica specifica e argomentata delle ragioni esposte nella sentenza che si intende contestare. Deve, in altre parole, instaurare un dialogo critico con la decisione del giudice precedente, evidenziandone le presunte illogicità o violazioni di legge.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha fatto altro che ripresentare le medesime questioni già esaminate e rigettate dalla Corte territoriale, senza spiegare perché le motivazioni di quest’ultima fossero errate. Un simile approccio rende il ricorso aspecifico e, di conseguenza, inammissibile. La Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti (un terzo ‘processo di merito’), ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Le Conclusioni
Questa pronuncia conferma l’importanza di redigere atti di impugnazione mirati e specifici. Per avere successo in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di secondo grado; è indispensabile dimostrare, con argomentazioni pertinenti, dove e perché quella decisione sia giuridicamente sbagliata. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è solo una sanzione processuale, ma anche un meccanismo di efficienza del sistema, volto a evitare che la Suprema Corte venga investita di questioni generiche o meramente ripetitive. Per gli avvocati, ciò significa che l’atto di ricorso deve essere uno strumento di critica ragionata e non una mera riproposizione di doglianze già respinte.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è fondato su censure meramente riproduttive di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale, senza un confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata. Anche la tendenza a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti con criteri di valutazione diversi da quelli del giudice di merito porta all’inammissibilità.
È sufficiente ripetere in Cassazione gli stessi motivi dell’appello?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione ha stabilito che un ricorso fondato sulla pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi non è consentito dalla legge e viene dichiarato inammissibile.
Come viene valutata l’aggravante della minorata difesa?
L’aggravante della minorata difesa viene valutata considerando le circostanze di tempo e di luogo in cui si è svolta l’azione criminale. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto giustificata la sua applicazione valorizzando l’orario notturno (22:15) in cui è avvenuta la rapina, ritenendo che tale circostanza, unitamente al luogo, non lasciasse dubbi sulla ridotta capacità di difesa delle vittime.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4582 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4582 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato in Tunisia il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte di appello di Bologna dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce erronea applicazione della legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 61 n. 11ter cod. pen. che disciplina la circostanza aggravante dell’aver commesso il delitto di rapina disciplinato dall’art. 628, comma primo e terzo, cod. pen.nei confronti di un soggetto minore nell’adiacenza di un istituto di formazione/istruzione non Ł consentito dalla legge perchØ fondato su censure meramente riproduttive di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di appello di Bologna con argomentazioni avulse da illogicità circa la sussistenza della circostanza aggravante (si vedano in particolare le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata nelle quali si evidenziano gli elementi probatori valutati che hanno portato i giudici territoriali a ritenere che la condotta criminosa si Ł, difatti, realizzata esattamente in adiacenza di un istituto di formazione, con richiamo specifico sul punto alla annotazione di polizia giudiziaria acquisita agli atti che identificava il luogo della rapina nel voltone della ex fabbrica dismessa della RAGIONE_SOCIALE);
rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce erronea applicazione della legge e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento della circostanza aggravante della minorata difesa di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. Ł anch’esso non consentito dalla legge perchØ fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01), nonchØ perchØ tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha riportato le ragioni del suo convincimento evidenziando che le circostanze temporali e spaziali effettive nelle quali la condotta del ricorrente Ł stata realizzata non lasciano dubbi circa la giustificazione dell’applicazione della circostanza in analisi (pag. 4 in particolare dove Ł stata valorizzato l’orario notturno – 22.15 in assenza di qualsiasi rilevanza sul punto delle allegazioni difensive secondo le quali la
Ord. n. sez. 1361/2026
CC – 27/01/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
frequentazione del luogo escluderebbe la possibile sussistenza della aggravante);
rilevato che con il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce l’erronea applicazione della legge e vizio di motivazione con particolare riferimento all’esclusione della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto nell’aver commesso il fatto e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non Ł consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo anch’esso di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01) e puntualmente disattese, con congrua motivazione, esente da manifesta illogicità, con la quale il ricorrente non si confronta (pag. 5 dove si Ł valorizzata la particolare offensività della condotta, la direzione della stessa verso ben tre persone offese, l’uso di mezzi aggressivi nei confronti delle stesse, la violenza agita con calci e pugni quale sintomo di protervia e sopraffazione e dunque sintomatica della particolare intensità del dolo);
che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non occorre che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (come avvenuto nel caso di specie mediante il richiamo alla pervicacia e determinazione, oltre che alla gravità della condotta indicativa di volontà predatoria radicata, nonostante la giovane età) rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME