Inammissibilità del Ricorso: Quando Impugnare una Sentenza è Inutile
L’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma non è un’azione fine a se stessa. Deve perseguire un obiettivo concreto: migliorare la posizione dell’imputato. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 13537/2024) offre un chiaro esempio di come la mancanza di un vantaggio pratico possa portare alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, anche se i motivi sollevati appaiono astrattamente fondati. Analizziamo questo caso per comprendere meglio il principio della ‘carenza di interesse’.
I Fatti del Caso: La Condanna per Rapina Aggravata
Il caso nasce da una condanna per il reato di rapina aggravata, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Torino. L’imputata, tramite il proprio difensore, decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando due specifici aspetti della sentenza impugnata:
1. La violazione di legge riguardo al mancato riconoscimento di una circostanza attenuante (l’aver risarcito, seppur parzialmente, il danno).
2. La mancanza di motivazione sulla destinazione della somma versata a titolo di risarcimento.
In sostanza, la difesa mirava a ottenere un trattamento sanzionatorio più mite attraverso il riconoscimento di elementi a favore dell’imputata.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito delle questioni sollevate. Ha invece dichiarato l’inammissibilità del ricorso per un motivo preliminare e assorbente: la carenza di interesse. I giudici hanno spiegato che, anche se avessero accolto le doglianze della ricorrente, la sua situazione concreta non sarebbe cambiata in meglio.
Il punto cruciale risiedeva nella presenza di una circostanza aggravante contestata all’imputata: la recidiva qualificata. La legge (art. 69 c.p.) stabilisce regole precise per il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti. In presenza di recidiva qualificata, il giudizio di bilanciamento non può mai concludersi con una prevalenza delle attenuanti, ma al massimo con un giudizio di equivalenza. Poiché la Corte d’Appello aveva già applicato l’equivalenza, anche il pieno riconoscimento dell’attenuante richiesta non avrebbe potuto portare a una riduzione della pena. L’esito del ricorso, quindi, sarebbe stato nullo dal punto di vista pratico.
Il Principio della Carenza di Interesse e l’Inammissibilità del Ricorso
La decisione della Suprema Corte ribadisce un principio cardine del diritto processuale: un’impugnazione è ammissibile solo se tende a eliminare la lesione di un diritto e a produrre un vantaggio concreto per chi la propone. Non è sufficiente mirare a una ‘correzione’ puramente teorica o all’esattezza giuridica della decisione, se da questa non deriva alcun beneficio tangibile.
La funzione del processo non è illimitata; è una risorsa che deve essere utilizzata per risolvere controversie e tutelare interessi reali e apprezzabili. Proporre un ricorso senza la prospettiva di un risultato favorevole rappresenta un’estensione non consentita della funzione giurisdizionale.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando che i motivi di ricorso erano, singolarmente e nel loro insieme, ‘affetti da carenza di interesse’. L’eventuale riconoscimento delle attenuanti invocate non avrebbe potuto modificare il giudizio di bilanciamento delle circostanze, già fissato in termini di equivalenza, a causa della contestata recidiva. Citando un proprio precedente (Sez. 1, n. 47675/2011), la Cassazione ha ricordato che ‘l’impugnazione, per essere ammissibile, deve tendere all’eliminazione della lesione di un diritto’ e non può mirare ‘unicamente all’esattezza giuridica della decisione, senza che ne consegua un vantaggio pratico per il ricorrente’.
Le Conclusioni
La sentenza in esame ha importanti implicazioni pratiche. Prima di intraprendere la via dell’impugnazione, è fondamentale valutare non solo la fondatezza giuridica dei motivi, ma anche e soprattutto l’impatto concreto che un eventuale accoglimento potrebbe avere sulla posizione del proprio assistito. L’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie, dove la ricorrente è stata condannata a versare 3.000 euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile nonostante i motivi presentati?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per ‘carenza di interesse’, poiché il suo eventuale accoglimento non avrebbe prodotto alcun vantaggio concreto per la ricorrente. A causa della presenza della recidiva aggravata, il bilanciamento delle circostanze non avrebbe potuto essere più favorevole di quello già stabilito (equivalenza), rendendo di fatto inutile l’esame dei motivi.
Cosa si intende per ‘carenza di interesse’ in un ricorso?
Per ‘carenza di interesse’ si intende la mancanza di un beneficio pratico e tangibile che deriverebbe dall’accoglimento dell’impugnazione. Un ricorso è ammissibile solo se mira a eliminare la lesione di un diritto e a ottenere un risultato più favorevole, non solo a correggere un errore giuridico astratto.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, se si ravvisano profili di colpa nella proposizione del ricorso (come in questo caso), viene anche condannato al pagamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, il cui importo è fissato equitativamente dal giudice.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13537 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13537 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOSSANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art 23.8 D.L. 137/2020.
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Torino ha confermato la pronuncia del Giudice per l’udienza preliminare di Cuneo che aveva condannato l’imputata alla pena di giustizia per il reato di rapina aggravata.
L’imputata, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per Cassazione per:
(art. 606 lett. b c.p.p.) violazione o erronea applicazione dell’art.62 n.6 c.p.;
(art. 606 lett. e c.p.p.) mancanza della motivazione in ordine all’invio della somma a ti risarcimento a favore delle persone offese.
Con memoria inviata via EMAIL il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO General NOME AVV_NOTAIO ha chiesto che ricorso sia dichiarato inammissibile.
Il primo e il secondo motivo di ricorso vanno qui trattati congiuntamente per ragion logica espositiva.
Si tratta di motivi che, singolarmente e cumulativamente, sono affetti da carenza di intere giacché il loro eventuale riconoscimento non potrebbe portare ad una soluzione concreta più favorevole per l’imputato. Infatti, essendo stata riconosciuta nei confronti dell’impu recidiva così come contestata (art. 99 comma 4 c.p.), il giudizio di bilanciamento d circostanze non potrà mai essere più favorevole della riconosciuta equivalenza, in base disposto dell’ultimo comma dell’articolo 69 c.p..
Va pertanto ribadito il principio per cui l’impugnazione, per essere ammissibile, deve tend all’eliminazione della lesione di un diritto, non essendo prevista la possibilità di p un’impugnazione che miri unicamente all’esattezza giuridica della decisione, senza che ne consegua un vantaggio pratico per il ricorrente (Sez. 1, n. 47675 del 24/11/2011 Loffredo R 252183 – 01). Ritenere il contrario, significa negare la funzione processuale dell’impugnazi come atto processuale disciplinato dalle leggi per il soddisfacimento di un intere apprezzabile e promuovere, nel contempo un’inammissibile estensione della funzione della giurisdizione, incompatibile con i modelli processuali attuali che individuano nel processo risorsa non illimitata.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così NOME NOME Roma, 13 ottobre 2023
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Il Co sigliere r latore
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La Presidente
NOME COGNOME