Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13537 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13537 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOSSANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art 23.8 D.L. 137/2020.
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Torino ha confermato la pronuncia del Giudice per l’udienza preliminare di Cuneo che aveva condannato l’imputata alla pena di giustizia per il reato di rapina aggravata.
L’imputata, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per Cassazione per:
(art. 606 lett. b c.p.p.) violazione o erronea applicazione dell’art.62 n.6 c.p.;
(art. 606 lett. e c.p.p.) mancanza della motivazione in ordine all’invio della somma a ti risarcimento a favore delle persone offese.
Con memoria inviata via EMAIL il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO General NOME AVV_NOTAIO ha chiesto che ricorso sia dichiarato inammissibile.
Il primo e il secondo motivo di ricorso vanno qui trattati congiuntamente per ragion logica espositiva.
Si tratta di motivi che, singolarmente e cumulativamente, sono affetti da carenza di intere giacché il loro eventuale riconoscimento non potrebbe portare ad una soluzione concreta più favorevole per l’imputato. Infatti, essendo stata riconosciuta nei confronti dell’impu recidiva così come contestata (art. 99 comma 4 c.p.), il giudizio di bilanciamento d circostanze non potrà mai essere più favorevole della riconosciuta equivalenza, in base disposto dell’ultimo comma dell’articolo 69 c.p..
Va pertanto ribadito il principio per cui l’impugnazione, per essere ammissibile, deve tend all’eliminazione della lesione di un diritto, non essendo prevista la possibilità di p un’impugnazione che miri unicamente all’esattezza giuridica della decisione, senza che ne consegua un vantaggio pratico per il ricorrente (Sez. 1, n. 47675 del 24/11/2011 Loffredo R 252183 – 01). Ritenere il contrario, significa negare la funzione processuale dell’impugnazi come atto processuale disciplinato dalle leggi per il soddisfacimento di un intere apprezzabile e promuovere, nel contempo un’inammissibile estensione della funzione della giurisdizione, incompatibile con i modelli processuali attuali che individuano nel processo risorsa non illimitata.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così NOME NOME Roma, 13 ottobre 2023
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Il Co sigliere r latore
NOME NOME GLYPH
La Presidente
NOME COGNOME