Inammissibilità del ricorso: quando l’appello è generico
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nel diritto processuale penale: l’inammissibilità del ricorso quando i motivi addotti sono generici e meramente riproduttivi di argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e per evitare ricorsi dilatori. Analizziamo come la Suprema Corte ha applicato tale principio in un caso di reato tributario.
I Fatti del Caso: Omissione della Dichiarazione dei Redditi
Il procedimento trae origine dalla condanna di un imprenditore, legale rappresentante di una società a responsabilità limitata, per il reato di omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all’anno d’imposta 2013, un illecito previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 74/2000. La condanna, emessa in primo grado dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello, prevedeva una pena di un anno e sei mesi di reclusione. La condotta contestata consisteva nell’aver deliberatamente evaso le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, omettendo gli adempimenti dichiarativi entro la scadenza prevista.
Il Motivo del Ricorso in Cassazione
Contro la sentenza della Corte d’Appello, la difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione, basandosi su un unico motivo: l’eccessività della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Secondo il ricorrente, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente considerato le circostanze a suo favore per mitigare il trattamento sanzionatorio. La difesa ha quindi richiesto una riduzione della pena inflitta.
La Decisione della Corte: Focus sull’inammissibilità del ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, ritenendo il motivo presentato manifestamente infondato. La decisione si basa su una valutazione critica della natura delle argomentazioni difensive. I giudici supremi hanno evidenziato come il ricorso non presentasse elementi di novità o critiche specifiche alla motivazione della sentenza d’appello, ma si limitasse a riproporre le stesse questioni già ampiamente e ragionevolmente trattate e respinte nel giudizio precedente. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
La Suprema Corte ha motivato la sua decisione sottolineando diversi punti chiave. In primo luogo, il motivo del ricorso è stato definito ‘generico’ e ‘riproduttivo’. La Corte d’Appello aveva già fornito una spiegazione logica e coerente per il diniego delle attenuanti generiche, facendo riferimento alle modalità dell’offesa, alla gravità del comportamento dell’imputato e all’entità del danno causato all’Erario. La pena inflitta, inoltre, era già inferiore alla media prevista dalla legge per quel reato, dimostrando una valutazione ponderata da parte dei giudici di merito.
Il ricorso, invece di contestare specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata, si è limitato a contrapporre un ‘diverso apprezzamento di merito’, un’attività che esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione, la quale è giudice di legittimità e non può riesaminare i fatti. La Corte ha richiamato un suo precedente orientamento giurisprudenziale (Sez. 6, n. 5465/2020), ribadendo che i ricorsi basati su considerazioni meramente fattuali sono destinati all’inammissibilità. L’apparato argomentativo della Corte d’Appello è stato giudicato né irrazionale, né arbitrario, rendendo il ricorso privo di fondamento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chi intende impugnare una sentenza penale: un ricorso per cassazione non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni difensive già esposte. Per avere successo, è necessario articolare critiche precise, logiche e giuridiche contro la motivazione della sentenza che si intende contestare, evidenziandone eventuali vizi di legittimità (come la violazione di legge o il difetto di motivazione). In assenza di tali elementi, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Quando un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati, generici, o si limitano a riproporre argomentazioni di merito già adeguatamente valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare specifiche questioni di legittimità.
Perché non sono state concesse le attenuanti generiche in questo caso?
Le attenuanti generiche non sono state concesse perché la Corte d’Appello ha ritenuto prevalenti gli elementi negativi, quali le modalità dell’offesa, la gravità del comportamento dell’imputato e l’importanza del danno causato all’Erario, fornendo una motivazione ritenuta logica e non arbitraria.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene stabilito dal giudice (in questo caso, tremila euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38887 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38887 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 29 novembre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Napoli il 9 settembre 2021, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, avendo omesso, qu legale rappresentante de RAGIONE_SOCIALE ed al fine di evadere le imposte sui redditi o sul va aggiunto, di presentare le dichiarazioni dei redditi relative all’anno di imposta 2013; commessi in Napoli il 31 dicembre 2014.
Osservato che l’unico motivo di ricorso, con cui la difesa contesta l’eccessività della pena diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto, oltre che del tut generico, riproduttivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pagine 4-5), avendo al riguardo la Corte di appello ragionevolmente rimarcato, in senso ostativo all’accoglimento della richiesta difensiva di riconoscimento delle circostanze attenuan generiche, le modalità dell’offesa e la gravità del contegno tenuto dall’imputato, con riferime al danno rilevante cagionato all’Erario, mentre in ordine alla richiesta di mitigazione trattamento sanzionatorio, la gravità del contegno, le conseguenze che ne sono conseguite e l’importanza del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, a fronte di un trattame sanzionatorio inferiore alla media edittale e di un apparato argomentativo non irrazionale, frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Rilevato, pertanto, che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta d considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, c tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/ dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declarator dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del pagamento dell spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall’art comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 61 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissib stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2025.