Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui limiti del giudizio in Corte di Cassazione, chiarendo perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile. Quando si impugna una sentenza, è fondamentale comprendere la differenza tra una contestazione sulla valutazione dei fatti e una censura su un errore di diritto. La Corte Suprema ha ribadito con forza questo principio, sottolineando che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sul merito, ma di guardiano della corretta applicazione della legge. L’analisi di questo caso evidenzia le ragioni che portano all’inammissibilità del ricorso e le conseguenze per chi lo propone.
I Fatti del Processo
Un imputato, a seguito di una condanna confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso erano molteplici e miravano a contestare la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito. In particolare, il ricorrente proponeva una lettura alternativa del materiale probatorio, criticava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (prevista dall’art. 131-bis c.p.) e si doleva del diniego delle circostanze attenuanti generiche. In sostanza, l’imputato non denunciava un errore nell’applicazione della legge, ma chiedeva alla Cassazione di riesaminare i fatti e giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici precedenti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in ogni suo punto. La Corte ha ritenuto che i motivi presentati non rientrassero tra quelli consentiti in sede di legittimità. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità dell’impugnazione.
Le Motivazioni sull’inammissibilità del ricorso
Il cuore della decisione risiede nella netta distinzione tra il giudizio di fatto e il giudizio di legittimità. La Corte ha spiegato che i motivi del ricorso erano inammissibili per le seguenti ragioni:
1. Nessun travisamento della prova: I rilievi critici del ricorrente non denunciavano un effettivo travisamento dei dati probatori, ovvero un errore palese nella percezione di una prova (es. leggere ‘sì’ dove era scritto ‘no’). Al contrario, si limitavano a sollecitare un “diverso giudizio di fatto”, proponendo una lettura alternativa delle prove già vagliate dai giudici di merito. Questo tipo di richiesta è preclusa in Cassazione, il cui compito non è scegliere tra diverse possibili ricostruzioni fattuali, ma solo verificare la logicità e la coerenza della motivazione della sentenza impugnata.
2. Insindacabilità delle valutazioni di merito: Anche la critica relativa al mancato riconoscimento della tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è stata respinta. La Corte d’Appello aveva escluso tale beneficio motivando la sua decisione sulla base della ritenuta inattendibilità delle giustificazioni dell’imputato. La Cassazione ha specificato che, essendo tale motivazione priva di vizi logici evidenti, non è possibile una “diversa ed autonoma rivalutazione” in sede di legittimità.
3. Logicità della motivazione sulle attenuanti: Analogamente, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato considerato insindacabile. I giudici di merito avevano fornito una motivazione adeguata e logica per la loro decisione, e l’assenza di un confronto effettivo con tali argomentazioni da parte del ricorrente ha reso il motivo inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un “terzo giudice” del fatto. Il ricorso per Cassazione è uno strumento per correggere errori di diritto, non per ottenere una nuova valutazione delle prove. Chi intende presentare ricorso deve quindi concentrarsi sull’individuazione di specifici vizi di legittimità, come la violazione di legge o un difetto di motivazione che sia palesemente illogico o contraddittorio. Tentare di riaprire la discussione sul merito della vicenda porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non denunciavano vizi di legge o difetti logici della motivazione, ma miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove e dei fatti, attività che non è consentita alla Corte di Cassazione in sede di legittimità.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e controllare la logicità e coerenza della motivazione della sentenza impugnata, senza entrare nel merito dei fatti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la parte privata che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21262 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21262 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto che tutti i motivi sono inammissibili atteso che i rilievi critici de ricorrente, lungi dal denunciare un effettivo travisamento di dati probatori, appaiono volti solamente a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità, attraverso una diversa ed alternativa lettura del materiale probatorio, senza fare emergere alcuna illogicità nelle argomentazioni della motivazione della sentenza impugnata;
Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile essendo stata esclusa l’oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della ritenuta inattendibilità delle giustificazioni addotte dall’imputato sulla base di argomenti che non possono dirsi affetti da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
ritenuto che anche con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporta l’inammissibilità del motivo;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 17 maggio 2024
Il Consigliere estensore
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