Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Quando i Motivi Sono Troppo Generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e argomentazioni specifiche. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa condurre a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, chiudendo di fatto le porte a un ulteriore esame del caso. Approfondiamo questa decisione per capire quali sono i requisiti di specificità che un ricorso deve possedere per essere vagliato nel merito.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dal ricorso di un imputato contro la sentenza della Corte di Appello, che aveva confermato la sua condanna di primo grado per un reato contro il patrimonio. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha adito la Corte di Cassazione, sollevando tre distinti motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte
L’imputato ha basato il suo ricorso su tre principali argomenti, tutti però giudicati inammissibili dalla Suprema Corte per ragioni molto simili.
Il Primo Motivo: Mancata Derubricazione e Aspecificità
Il ricorrente lamentava la mancata derubricazione del reato in un’ipotesi attenuata (il cosiddetto furto d’uso, previsto dall’art. 626 c.p.). La Corte ha liquidato questo motivo come ‘aspecifico’. La ragione? Il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte di Appello, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni di quella sentenza. La Corte d’Appello aveva infatti spiegato chiaramente perché mancavano gli elementi costitutivi del furto d’uso, come il carattere temporaneo della sottrazione e l’intento restitutorio.
Il Secondo Motivo sull’inammissibilità del ricorso: Pena e Recidiva
Il secondo motivo criticava la determinazione della pena, la mancata concessione delle attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva. Anche in questo caso, la Corte ha rilevato una genericità estrema. La Corte d’Appello aveva giustificato la pena evidenziando l’accentuata capacità a delinquere dell’imputato e la sua pericolosità. Il ricorso, invece di contestare queste valutazioni, si è limitato a doglianze generiche. Inoltre, la richiesta sulle attenuanti generiche è stata giudicata carente di interesse, poiché queste erano già state concesse.
Il Terzo Motivo: La Particolare Tenuità del Fatto
Infine, il ricorrente chiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Ancora una volta, il motivo è stato ritenuto aspecifico, in quanto riproduceva censure già esaminate e disattese. La Corte d’Appello aveva escluso questa possibilità sulla base dell’elevato grado di offensività della condotta e dell’entità del danno, motivazioni che il ricorso non è riuscito a scalfire con critiche pertinenti.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nel principio fondamentale che governa il giudizio di Cassazione. Un ricorso non può essere una semplice ripetizione dei motivi d’appello. Deve, invece, assolvere a una funzione critica, dialogando specificamente con la sentenza impugnata, individuandone i presunti errori logici o giuridici e offrendo un’argomentazione alternativa. Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse questioni senza affrontare le ragioni addotte dal giudice precedente, viene considerato ‘apparente’ o ‘aspecifico’. Questa aspecificità si traduce in un vizio insanabile che porta all’ inammissibilità del ricorso stesso, impedendo alla Corte di entrare nel merito delle questioni sollevate.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce una lezione cruciale per chiunque si appresti a redigere un ricorso per Cassazione: la specificità è tutto. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è necessario dimostrare, punto per punto, perché quella sentenza è sbagliata, confrontandosi direttamente con il suo tessuto motivazionale. In assenza di una critica mirata e argomentata, il rischio di una declaratoria di inammissibilità è estremamente elevato, con la conseguente cristallizzazione della decisione impugnata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano aspecifici, generici e si limitavano a ripetere le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte di Appello, senza formulare una critica puntuale e motivata contro la sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘aspecifico’?
Significa che il motivo non si confronta direttamente con le ragioni esposte nella decisione che si contesta. Invece di criticare in modo argomentato il ragionamento del giudice precedente, si limita a riproporre le proprie tesi in modo generico, mancando così la funzione tipica dell’impugnazione.
È sufficiente riproporre le proprie ragioni in Cassazione per ottenere una revisione del caso?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione ha chiarito che il ricorso deve contenere una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di impugnazione. La mera riproposizione di doglianze già esaminate e respinte nei gradi di merito rende il ricorso non specifico e, di conseguenza, inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20445 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20445 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TERMINI IMERESE il 01/08/1994
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la sentenza di primo grado;
Rilevato che il primo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente denuncia la violazione della legge penale in relazione alla mancata derubricazione del reato nell’ipotesi attenuata di cui all’art. 626 cod. pen. – è aspecifico avendo omesso di confrontarsi con le ragioni poste a base della decisione impugnata. Il motivo risulta, inoltre, inammissibile in quanto fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838) avendo la Corte territoriale evidenziato la mancanza degli elementi costitutivi del furto d’uso, essendo assente il carattere temporaneo della sottrazione e dell’impossessamento dell’autovettura nonché l’intento restitutorio (si veda, in particolare, pagina 4 del provvedimento impugnato);
Considerato che il secondo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente denuncia la violazione della legge penale in ordine alla determinazione della pena al di sopra del minimo edittale, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione della contestata recidiva – è inammissibile in quanto caratterizzato da doglianze estremamente generiche per quanto riguarda la determinazione della pena e la mancata esclusione della contestata recidiva, a fronte di una congrua motivazione con cui la Corte ha evidenziato l’assenza di condizioni che permettano di addivenire ad un’ulteriore mitigazione della pena, mentre l’accentuata capacità a delinquere dell’imputato e le modalità del fatto, indice di un’accentuata pericolosità e colpevolezza non consentono di escludere la recidiva. Il motivo risulta altresì carente di interesse per ciò che concerne le circostanze attenuanti generiche in quanto le stesse sono già state concesse;
Rilevato che il terzo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente denuncia la violazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto – è aspecifico limitandosi a riprodurre profili d censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello, la quale ha affermato che la valutazione complessiva dei fatti, l’elevato grado di offensività della condotta e l’entità non esigua del danno cagionato non permettono di riconoscere l’invocata causa di non punibilità;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 marzo 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente