Inammissibilità del ricorso: i limiti del giudizio in Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come l’ inammissibilità del ricorso per Cassazione possa derivare da vizi specifici nella sua formulazione. Quando si impugna una sentenza di secondo grado, non è sufficiente esprimere un generico dissenso; è necessario articolare critiche precise, fondate su questioni di diritto e non su una semplice rilettura dei fatti già valutati dai giudici di merito. Analizziamo una decisione della Corte di Cassazione che ribadisce questi principi fondamentali.
I fatti del processo
Il caso riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per il reato di furto aggravato in concorso. Nello specifico, l’imputato era stato ritenuto responsabile di essersi impossessato, insieme ad altri, di circa dieci quintali di olive da un fondo agricolo di proprietà altrui. I giudici di merito avevano confermato la sua responsabilità penale, condannandolo a una pena ritenuta congrua, bilanciando le circostanze aggravanti contestate (tra cui l’aver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede) con le attenuanti generiche.
I motivi del ricorso e la dichiarata inammissibilità
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due distinti motivi, entrambi respinti dalla Suprema Corte perché ritenuti inammissibili.
Il primo motivo: il divieto di riesame del fatto
Con il primo motivo, la difesa denunciava un presunto vizio di motivazione per travisamento della prova. Si sosteneva che la Corte d’Appello avesse erroneamente affermato che la persona offesa avesse sorpreso visivamente l’imputato all’interno della sua proprietà con le olive rubate. Secondo il ricorrente, questa circostanza non emergeva dagli atti processuali. La Cassazione ha rigettato questa doglianza, qualificandola come un tentativo di sollecitare una nuova valutazione dei fatti. Il giudizio di legittimità, infatti, non è una terza istanza di merito; la Corte non può riesaminare le prove, ma solo verificare la correttezza logico-giuridica della motivazione della sentenza impugnata. Tentare di ottenere una diversa interpretazione delle testimonianze è un’attività preclusa in questa sede.
Il secondo motivo: la genericità dell’impugnazione
Il secondo motivo di ricorso lamentava anch’esso un vizio di motivazione, sostenendo che la Corte d’Appello si fosse limitata a enunciare principi giurisprudenziali astratti senza confrontarsi con le specifiche critiche sollevate nell’atto di appello. Anche questa censura è stata giudicata inammissibile, ma per una ragione diversa: la genericità. Ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, il ricorso deve indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. In questo caso, il motivo era stato formulato in modo così vago da non permettere al giudice dell’impugnazione di comprendere quali fossero i punti della sentenza criticati e le argomentazioni a sostegno.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha ribadito due principi cardine del processo penale. In primo luogo, il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un appello mascherato. Le censure che si risolvono in una mera critica alla valutazione delle prove operata dal giudice di merito, proponendo una diversa ricostruzione dei fatti, sono inevitabilmente destinate all’inammissibilità. Il compito della Cassazione è controllare la legalità e la logicità della decisione, non sostituire il proprio giudizio a quello dei gradi precedenti.
In secondo luogo, la specificità dei motivi di ricorso è un requisito essenziale. Un motivo generico, che non individua con precisione il vizio della sentenza e le ragioni della sua illegittimità, non consente alla Corte di esercitare il proprio sindacato. Questa regola serve a garantire la serietà dell’impugnazione e a evitare ricorsi puramente dilatori.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
Dalla decisione emerge un’importante lezione pratica: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’estrema precisione tecnica. È fondamentale distinguere le questioni di fatto (non riesaminabili) da quelle di diritto (le uniche ammissibili). Inoltre, ogni critica alla sentenza impugnata deve essere dettagliata, specifica e autosufficiente, indicando chiaramente le parti del provvedimento contestate e le norme che si assumono violate. L’inosservanza di queste regole procedurali conduce, come nel caso di specie, all’ inammissibilità del ricorso e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, rendendo definitiva la condanna.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano viziati: il primo tentava di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita in sede di Cassazione, mentre il secondo era troppo generico e non specificava in modo adeguato le critiche mosse alla sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che il motivo è formulato in modo vago e indeterminato, senza indicare con precisione le parti della sentenza che si contestano e le specifiche ragioni di diritto che ne giustificherebbero l’annullamento, violando così i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso?
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 3.000,00 euro. Inoltre, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1276 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1276 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani che ne aveva affermato la penale responsabilità per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, n. 2 e n. 7, cod. pen., perché in concorso con altri al fine di trarne profitto si impossessava di 10 quintali di olive asportate dagli alberi insistenti nel fondo di proprietà di NOME COGNOME, e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso – che denuncia vizio di motivazione per travisamento della prova dichiarativa della persona offesa, poiché dagli atti non si trarrebbe la circostanza affermata dalla Corte che il COGNOME avrebbe sorpreso visivamente il COGNOME mentre era nella sua proprietà immobiliare con un’autovettura in possesso di olive asportate dalle relative piantagioni – non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, oltre che in contrasto con le risultanze probatorie;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso – che deduce vizio di motivazione poiché la sentenza impugnata avrebbe omesso di confrontarsi con le doglianze contenute nell’atto di appello, limitandosi alla mera enunciazione di principi giurisprudenziali che non si confronterebbero con la richiesta di una corretta valutazione delle emergenze probatorie – è generico per indeterminatezza perché, privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Considerato che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/12/2025.