Inammissibilità del ricorso in Cassazione: il divieto di una nuova valutazione del merito
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale penale: il ricorso in sede di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul fatto. La pronuncia chiarisce i confini tra le censure di legittimità, ammissibili, e le richieste di una nuova valutazione del merito, che portano inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere quando un’impugnazione davanti alla Suprema Corte è destinata al fallimento.
I Fatti del Processo
Due fratelli erano stati condannati dalla Corte di Appello di Palermo per il reato di minaccia aggravata. Ritenendo ingiusta la condanna, i due hanno deciso di presentare un unico ricorso per Cassazione, affidandosi a diversi motivi per cercare di ottenere l’annullamento della sentenza.
I Motivi del Ricorso e la loro Inammissibilità
I ricorrenti hanno basato la loro impugnazione su quattro principali argomentazioni, tutte volte a scardinare la decisione della Corte territoriale:
1. Vizio di motivazione sulla sussistenza stessa del reato di minaccia.
2. Violazione di norme processuali e ulteriore vizio di motivazione.
3. Mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
4. Errata esclusione della prevalenza delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
A un’analisi superficiale, questi motivi potrebbero sembrare validi. Tuttavia, la Corte di Cassazione li ha giudicati in una luce completamente diversa, portando a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha spiegato in modo cristallino perché nessuno dei motivi proposti potesse essere accolto. Il fulcro della decisione risiede nella distinzione tra un controllo di legittimità e una rivalutazione del merito. I giudici hanno osservato che i ricorrenti, “lungi dal muovere compiute censure di legittimità, hanno prospettato un alternativo apprezzamento di merito, qui non consentito“.
In altre parole, gli imputati non stavano indicando specifici errori di diritto commessi dalla Corte d’Appello, ma stavano essenzialmente chiedendo alla Cassazione di riesaminare le prove e i fatti per giungere a una conclusione diversa e a loro più favorevole. Hanno offerto una “lettura ritenuta preferibile” degli elementi di fatto, senza però denunciare un vero e proprio travisamento della prova, ovvero un errore macroscopico nella lettura di un atto processuale.
La Corte ha richiamato un suo precedente orientamento (Sez. 2, n. 46288 del 2016) per sottolineare che questo tipo di approccio rende il ricorso inammissibile e “superflua ogni ulteriore considerazione“. Il ruolo della Cassazione non è quello di decidere se la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito sia la migliore possibile, ma solo di verificare che sia logica, coerente e basata sulle prove disponibili.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze severe per i ricorrenti. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, sono stati condannati al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha ravvisato “profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione“, condannandoli a versare la somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa decisione serve da monito: il ricorso per Cassazione è uno strumento straordinario, limitato al controllo sulla corretta applicazione della legge. Tentare di utilizzarlo come un’ulteriore istanza per discutere i fatti del processo non solo è inutile, ma può anche comportare un aggravio di costi per chi lo propone in modo avventato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di sollevare questioni sulla corretta applicazione della legge (censure di legittimità), si limitava a proporre una diversa interpretazione dei fatti e delle prove già valutati dalla Corte d’Appello, un’operazione non consentita in sede di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali. Se la Corte rileva una colpa nella proposizione del ricorso (ad esempio, perché manifestamente infondato), può anche condannare il ricorrente a pagare una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una sanzione di 3.000 euro.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è riesaminare le prove o ricostruire i fatti, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Un riesame è possibile solo in casi eccezionali e specifici, come il travisamento della prova, che però deve essere specificamente denunciato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34432 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34432 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a LANCIANO il DATA_NASCITA NOME nato a COMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME e NOME ricorrono, con unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la penale responsabilità per il delitto aggravato d minaccia;
considerato che tutti i motivi di ricorso – il primo, che denuncia il vizio di motivazio relazione alla sussistenza del reato di cui all’art. 612, comma 2, cod. pen.; il secondo, che deduce violazione degli artt. 546, comma 1, lett. e), 123 cod. proc. pen., 44 disp. att. cod. proc. pen. e 339 cod. pen., nonché il vizio di motivazione; il terzo, che prospetta il vizio di motivazione in rela all’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; il quarto motiv deduce la violazione degli artt. degli artt. 546, comma 1, lett. e), 123 cod. proc. pen., 44 disp. cod. proc. pen. e 133 cod. pen., in relazione all’esclusione della prevalenza delle circostanze di all’art. 62-bis cod. pen. – lungi dal muovere compiute censure di legittimità, hanno prospettato un alternativo apprezzamento di merito, qui non consentito, senza neppure denunciare il travisamento della prova (segnatamente, in ordine alla sussistenza del fatto, all’aggravante in contestazione e al conseguente procedibilità d’ufficio, alla non punibilità ex art. 131-bis cit. e al bilanciamento tra le circostanze), bensì indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile (Sez n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01); il che rende superflua ogni ulteriore considerazione;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Co cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/09/2025.