Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 37145 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37145 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a POGGIO RUSCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte d’Appello di Bologna ha disposto la correzione materiale del dispositivo della sentenza di primo grado (limitando la condanna per il capo B alle sole lesioni ai danni di NOME) ed ha dichiarato, altresì, doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato ascrittogli al capo (esercizio arbitrario delle proprie ragioni aggravato), limitatamente alla persona offe NOME perché estinto per remissione di querela, rideterminando la pena in nove mesi di reclusione.
L’imputato, in sintesi, all’esito del giudizio d’appello, è stato condannato per i soli reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e lesioni ai danni di NOME, commessi al fine di esercitare il preteso diritto di ottenere lo sfratto degli occu dell’immobile sito nel comune di Rimini di proprietà di NOME COGNOME, concesso i sublocazione ai citati NOME e NOME e di cui egli stesso era locatario.
Avverso detta sentenza ricorre l’imputato, tramite il suo difensore, deducendo due motivi.
2.1. Il primo motivo di censura lamenta la mancata declaratoria di improcedibilità de reato di lesioni di cui al capo B per quanto riguarda la persona offesa NOME COGNOME, che ha rimesso la querela.
2.2. Il secondo argomento difensivo deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione con cui si è affermata la responsabilità del ricorrente per i reati residui.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO Generale della Corte di cassazione ha chiesto l’inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La dichiarazione di non doversi procedere per il reato di lesioni di cui al capo B, p quanto riguarda la persona offesa NOME COGNOME, che ha rimesso la querela, era stata già decisa dal giudice di primo grado e la Corte d’Appello ha corretto l’errore material presente nel dispositivo della sentenza del Tribunale, aggiungendo dopo l’espressione “dichiara COGNOME NOME responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A) e 8) della rub l’inciso “limitatamente quanto a quest’ultimo capo alla persona offesa NOME NOME“, che poteva dar luogo ad incertezze, nonostante il dispositivo della sentenza di primo grado recasse comunque, chiaramente, la statuizione relativa al non doversi procedere
nei confronti del ricorrente in ordine al reato di cui al capo B, stante la remissio querela di NOME COGNOME (che poi la Corte d’Appello ha fatto valere anche come causa di improcedibilità per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con persona of lo stesso NOME COGNOME).
3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché rivalutativo, in fatto e generic non si confronta con le argomentazioni esatte, prive di cadute logiche, della sentenza impugnata, con le quali si è adeguatamente confermata la condanna già decisa in primo grado. La difesa si limita a contestare la valenza delle dichiarazioni testimoniali utiliz senza scalfire l’architettura motivazionale del provvedimento d’appello.
Le discrasie della prova dedotte sono, a tutto voler concedere, marginali ed ampiamente superate dalla nettezza della ricostruzione della vicenda offerta dai giudici di second grado, che hanno evidenziato anzitutto come il ricorrente sia stato riconosciuto con certezza in sede di individuazione fotografica e anche nel corso del dibattimento, mediante conferma dell’indicazione nell’album fotografico.
Inoltre, il movente che ha ispirato la condotta (vale a dire il tentativo di ottenere d dai sublocatari o di liberare l’appartamento) e la stessa ammissione parziale dei fat svolta dall’imputato, quantomeno circa la sua presenza sul luogo teatro dell’aggressione e l’invito da parte sua alle due vittime a lasciare l’appartamento, confortano ricostruzione d’accusa. Infine, i referti medici sono pienamente compatibili con l dinamica delle aggressioni riferite dalle vittime, non essendo certo determinante per disarticolare il ragionamento probatorio che i referti siano datati il giorno successiv quello dei reati.
Il Collegio rammenta che sono precluse al giudice di legittimità – a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatt indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacit esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).
Nel caso di specie, come si è già evidenziato, oltre che inammissibili perché formulate in maniera rivalutativa, le censure si rivelano anche e soprattutto generiche, vaghe e apodittiche, oltre che manifestamente infondate.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. pr pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul
Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, d somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 giugno 2024.