Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46516 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46516 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, tramite separati atti di impugnazione, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di appello di Napoli il 21 aprile 2 per quanto in questa sede rileva, in parziale riforma della decisione cori cui il 28 giugno 201 Tribunale di Napoli ha riconosciuto gli imputati responsabili dei reati di cui agli artt. 74 e d.p.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatti commessi nel 1999, in conseguenza condannando ciascuno alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la sanzione; con conferma nel resto.
2.NOME COGNOME si affida ad un unico motivo con il quale censura violazione dell’art. 12 cod. proc. pen., non avendo i Giudici di merito valutato la insussistenza nel caso di specie cause di non punibilità.
3.NOME COGNOME deduce due motivi con i quali lamenta violazione di legge (il primo motivo) e vizio di motivazione (entrambi i motivi).
3.1.Con il primo motivo denunzia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dell motivazione quanto all’affermazione di penale responsabilità in ordine al reato associativo.
3.2.Con l’ulteriore motivo si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
4.Entrambe le impugnazioni sono manifestamente infondate.
4.1.Trascura, infatti, il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME che la Corte territ ha già disatteso, con motivazione idonea, non incongrua né illogica, che si rinviene nel sentenza impugnata, le stesse identiche questioni, che vengono meramente reiterate senza, tuttavia, confrontarsi con gli argomenti svolti dai Giudici di merito sia in tema di affermazio responsabilità sia quanto al trattamento sanzionatorio (trattamento sanzionatorio che comunque, è sorretto da motivazione sufficiente, non incongrua e non illogica).
4.2.11 ricorso nell’interesse di COGNOME si risolve in affermazioni estremamente vaghe ed aspecifiche e, in sostanza, prive delle ragioni fondanti la richiesta di annullamento.
5.Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., n ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibili consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che è indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023.