Inammissibilità del ricorso: la necessaria specificità dei motivi
L’inammissibilità del ricorso rappresenta un ostacolo insuperabile quando le doglianze difensive non colpiscono direttamente il cuore della decisione impugnata. In una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito che la genericità dei motivi e la mancata correlazione con le prove raccolte rendono l’impugnazione priva di efficacia giuridica.
I fatti di causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello di Perugia. La difesa contestava la decisione dei giudici di secondo grado, focalizzandosi in particolare sul mancato bilanciamento tra le circostanze del reato. Tuttavia, l’atto di impugnazione presentava gravi lacune strutturali: i motivi addotti non risultavano chiaramente intellegibili e facevano riferimento ad argomentazioni non riscontrabili nel testo della sentenza impugnata. Inoltre, la difesa invocava circostanze generiche che non erano mai state riconosciute nei precedenti gradi di giudizio.
La decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato come l’impugnazione non affrontasse con la dovuta specificità la motivazione resa dai giudici di merito, specialmente per quanto riguarda i precedenti penali dell’imputato, relativi a reati della stessa indole. La Suprema Corte ha sottolineato che, in assenza di una critica puntuale e specifica al ragionamento del giudice di appello, il ricorso non può trovare accoglimento in sede di legittimità.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono principalmente nella natura generica delle doglianze. La Corte ha evidenziato che il ricorrente si è limitato a contestare un bilanciamento tra circostanze mai operato dai giudici di merito, rendendo il motivo di ricorso del tutto astratto. Inoltre, la misura del trattamento sanzionatorio era stata puntualmente argomentata nella sentenza di appello, tenendo conto della recidiva e della gravità dei precedenti. La difesa non ha saputo contrastare tali argomentazioni con elementi concreti, limitandosi a una critica superficiale che non ha scalfito la solidità dell’impianto motivazionale della sentenza impugnata.
Le conclusioni
In conclusione, l’inammissibilità del ricorso ha comportato non solo il rigetto delle istanze difensive, ma anche pesanti conseguenze pecuniarie per il ricorrente. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento conferma l’orientamento rigoroso della Cassazione: il ricorso deve essere un atto tecnico preciso, capace di individuare errori logici o giuridici specifici, pena la sanzione pecuniaria e la chiusura definitiva del procedimento.
Cosa rende un ricorso per Cassazione inammissibile?
Un ricorso è inammissibile se i motivi sono generici, non intellegibili o se non contestano in modo specifico i punti della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, solitamente, al versamento di una somma tra mille e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
È possibile contestare la pena in Cassazione?
Sì, ma solo se si dimostra un vizio di motivazione specifico nel calcolo del trattamento sanzionatorio operato dai giudici di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46983 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46983 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto neil interesse di NOME avverso la sentenza in ep grafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, a prescindere dalla compiuta intellegibi deli’unica dogiianza prospettata ( che reca cenni ardornentativi letteralmente non ritracciati corpo del provvedimento impugnato), la stessa appare essenzialmente diretta a contestare un bilanciamento tra circostanze nel caso non operato e ciò anche perché le generiche cui pure si fa cenno nella rubrica descrittiva del motivo, non sono state mai riconosciute dai giudici merito – avendo la Corte territoriale rigettato il gravame anche sul punto- senza che peral l’impugnazione affronti con la dovuta specificità la motivazione resa in parte qua puntualment correlata ai diversi precedenti dell’imputato anche per reati della stessa indole, non diversamen da quanto è a dirsi sulla misura del trattamento sanzionatorio, puntualmente argomentato e non altrettanto specificatamente contrastato;
rilevato che allenamrnissibilità del ricorso conseguono le pronunce c cui alL9T”:. 616 cod proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i! ricorsc e condanna COGNOME ricorrente ai pagamento delle spese processuali e del’a s. – .-irrima di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 ottobre 2023.