Inammissibilità del Ricorso: la Cassazione chiarisce i limiti dell’appello
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’inammissibilità del ricorso quando i motivi sono generici e non si confrontano criticamente con la sentenza impugnata. Questa pronuncia offre spunti cruciali sull’importanza di redigere atti di impugnazione specifici e pertinenti, pena la loro inefficacia e conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di evasione. L’imputato, a cui era stato concesso un permesso di allontanamento, aveva violato palesemente tutte le prescrizioni imposte, relative agli orari, ai luoghi e al mezzo di trasporto da utilizzare. La Corte d’Appello di Trento aveva confermato la condanna, motivando in modo puntuale sia sulla sussistenza del reato sia sul rigetto di una richiesta di rinnovazione dell’istruttoria probatoria avanzata dalla difesa.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando vizi nella motivazione e riproponendo le questioni già esaminate e respinte nel grado precedente.
La Questione Giuridica: Inammissibilità del ricorso per Genericità
Il fulcro della decisione della Suprema Corte risiede nella valutazione dei motivi di ricorso. I giudici hanno riscontrato che le doglianze presentate erano affette da “genericità” rispetto alla puntuale motivazione della Corte di Appello. In altre parole, l’appellante si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni, senza un confronto effettivo e critico con le ragioni che avevano portato alla sua condanna.
La Richiesta di Rinnovazione Istruttoria
Un punto specifico affrontato dalla Corte riguarda la richiesta di rinnovazione istruttoria. In primo grado, l’imputato aveva richiesto un giudizio abbreviato condizionato a una prova, che era stato rigettato. Successivamente, aveva optato per un giudizio abbreviato “secco” (non condizionato). La Cassazione chiarisce che la mancata ammissione della prova legata al rito condizionato non può costituire motivo di gravame in appello. L’unica facoltà residua per la difesa è quella di sollecitare il giudice d’appello a esercitare i suoi poteri d’ufficio per l’integrazione probatoria, ai sensi dell’art. 603, comma 3, c.p.p., una facoltà discrezionale del giudice.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso basandosi su consolidati principi giurisprudenziali. I giudici hanno sottolineato che la riproposizione delle medesime questioni, già affrontate e risolte con motivazione adeguata e logica dal giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità. Un ricorso efficace non può limitarsi a una critica generica, ma deve individuare un errore logico o giuridico specifico e determinato nella sentenza impugnata.
Questo principio è stato applicato anche al motivo relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che la decisione della Corte d’Appello fosse adeguatamente argomentata, tenendo conto dei numerosi precedenti specifici a carico dell’imputato, e che la critica mossa nel ricorso fosse, anche in questo caso, meramente ripetitiva e generica.
Le Conclusioni
La conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata in 3.000 euro. Questa decisione serve da monito sulla necessità di formulare impugnazioni che non siano una mera riedizione di argomenti già vagliati, ma che rappresentino una critica specifica, puntuale e pertinente delle decisioni dei giudici di merito. La genericità dei motivi, come dimostra questo caso, conduce non solo alla conferma della condanna ma anche a un ulteriore aggravio di spese per il soccombente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi sono stati ritenuti generici. L’appellante non ha contestato specificamente la motivazione dettagliata e logica della sentenza della Corte d’Appello, ma si è limitato a riproporre le stesse questioni già affrontate e respinte.
È possibile contestare in appello la mancata ammissione di una prova richiesta in un giudizio abbreviato condizionato poi rigettato?
No, secondo la Corte, se la richiesta di giudizio abbreviato condizionato viene rigettata e l’imputato sceglie il rito abbreviato non condizionato, la mancata ammissione della prova non può essere usata come motivo di appello. L’unica possibilità è sollecitare l’esercizio dei poteri di integrazione probatoria d’ufficio del giudice d’appello.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata determinata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29498 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29498 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Trento, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sia sulle ragioni della ritenuta sussistenza del reato di evasione per la palese violazione di tutte le prescrizioni relative al permesso di allontanamento (tempi, luoghi, mezzo di trasporto), in coerenza con le risultanze processuali, e sia sulle ragioni del rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello, considerato che in primo grado l’imputato ha richiesto il giudizio abbreviato non condizionato dopo il rigetto di quello condizionato e che la mancata ammissione della prova cui era subordinata l’iniziale richiesta non può essere dedotta come motivo di gravame, residuando solo la facoltà di sollecitare l’esercizio dei poteri di integrazione istruttoria “ex officio” ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 12818 del 14/02/2020, Rv. 279324);
ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, Rv. 260608); analoghe considerazioni valgono anche per il motivo relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, adeguatamente argomentato nella sentenza impugnata in relazione ai numerosi precedenti anche specifici;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 aprile 2024