Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32213 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32213 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CASORATE PRIMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a LEGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 9 marzo 2023 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Novara del 24 marzo 2022, ha ordinato la restituzione della somma di euro 45,00 a COGNOME NOME, nel resto confermando la condanna della suddetta imputata e di COGNOME NOME alla pena di anni uno di reclusione ed euro 927,00 di multa ciascuna in ordine al reato di cui agli artt. 99, comma 4, 110, 56, 624-bis, 625 n. 2 e 4, 61 n. 5 cod. pen.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le imputate, a mezzo del loro difensore, deducendo, con un unico motivo, carenza e insufficienza della motivazione in ordine alla mancata applicazione, nei loro confronti, di una delle pene sostitutive previste dalla I. 24 novembre 1981, n. 689, di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi.
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
Deve essere osservato, infatti, come essi, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l’atto di appello, reiterino le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado.
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano i dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).
E’ inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo
grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838-01).
All’inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuna in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2024