Inammissibilità del ricorso: non basta ripetere le stesse argomentazioni
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spunto fondamentale sulla tecnica di redazione dei ricorsi e sui requisiti per accedere al giudizio di legittimità. Il caso riguarda l’inammissibilità del ricorso presentato da un imputato, condannato per rapina e lesioni, a causa della natura meramente ripetitiva dei motivi addotti. Questa decisione sottolinea un principio cardine: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità che richiede critiche specifiche e pertinenti alla sentenza impugnata.
I Fatti del Caso
Il ricorrente era stato condannato in primo e secondo grado per i reati di rapina e lesioni personali. La Corte d’Appello di Catanzaro aveva confermato la sua responsabilità penale con una sentenza del 19 dicembre 2024. Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando due vizi principali: la violazione di legge in relazione alla valutazione della prova e un vizio di manifesta illogicità della motivazione. In particolare, la difesa contestava l’attendibilità della persona offesa e la valutazione della testimonianza di un altro soggetto, ritenuta non decisiva dai giudici di merito.
La Decisione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno ritenuto che i motivi proposti non fossero idonei a superare il vaglio di ammissibilità. La ragione di fondo risiede nel fatto che le argomentazioni della difesa si limitavano a una “pedissequa reiterazione” di quelle già presentate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’atto di ricorso non conteneva una critica argomentata e specifica contro la motivazione della sentenza di secondo grado, ma si risolveva in una semplice riproposizione delle stesse doglianze.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che, per essere ammissibile, un ricorso deve assolvere alla sua funzione tipica: quella di una critica mirata e argomentata avverso la decisione impugnata. I motivi presentati dall’imputato sono stati qualificati come “non specifici ma soltanto apparenti”, poiché omettevano di confrontarsi realmente con le ragioni esplicitate dai giudici d’appello.
La Cassazione ha evidenziato come la Corte di merito avesse, al contrario, adeguatamente motivato la propria decisione. Nelle pagine 4-6 della sentenza impugnata, i giudici avevano chiarito le ragioni della condanna, basandosi sulla deposizione della persona offesa, il cui racconto era stato corroborato da un referto medico, e valutando come non decisiva la testimonianza a discarico. Pertanto, la motivazione della Corte d’Appello non presentava i vizi di illogicità o contraddittorietà lamentati dal ricorrente. Non essendo state formulate critiche specifiche a tale percorso logico-giuridico, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni
La decisione riafferma un principio cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza di appello e riproporre gli stessi argomenti. È necessario, invece, individuare e criticare in modo specifico i presunti errori di diritto o i vizi logici presenti nella motivazione del provvedimento impugnato. In mancanza di tale specificità, il ricorso è destinato all’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al pagamento di tremila euro.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice e pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente respinti dalla Corte di merito, mancando quindi di una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘soltanto apparenti’?
Significa che, pur essendo formalmente presentati, i motivi non svolgono la loro funzione essenziale, ovvero quella di criticare la sentenza impugnata. Si limitano a riproporre vecchie argomentazioni senza confrontarsi con le ragioni esplicitate dal giudice precedente, risultando quindi privi di reale contenuto critico.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35072 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35072  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CARIATI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che i due motivi di ricorso, che deducono il vizio di violazione di legge in ordine/ all’art. 192 e all’art. 530, co. 2, cod. proc. pen. ed il vizi manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per i reati di cui all’art. 628, co. 1 e 3 cod. pen. e 582 cod. pen. in relazione al giudizio di attendibilità della p.o. ed alla testimonianza d COGNOME NOME, sono entrambi indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che la Corte di merito ha adeguatamente esplicitato le ragioni poste a base della decisione, senza incorrere in vizi motivazionali riconducibili alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen. (si vedano in particolare le pagg. 4-6 della sentenza impugnata, ove è racchiusa la valutazione delle prove in relazione sia alla deposizione della persona offesa il cui narrato, si sottolinea, è corroborato dal referto medico in atti , sia alla deposizione del teste COGNOME, motivatamente ritenuta non decisiva);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.