Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4494 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4494 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NAOUALI NABIL nato il 05/01/1977
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 590-bis cod. pen..
Rilevato che il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. Violazione dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all’art. 195, comma 3, cod. proc. pen.; 2. Violazione dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; 3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 157 cod. pen. dovendosi ritenere il reato contestato estinto per intervenuta prescrizione.
Considerato che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello;
rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione a sostegno dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato in ordine al fatto a lui ascritto, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione;
ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che le deduzioni difensive riguardanti l’insufficienza delle prove a carico dell’imputato si appalesano del tutto generiche, prive di confronto con le puntuali argomentazioni illustrate in sentenza.
Considerato che l’inammissibilità dei motivi proposti dalla difesa riverbera i suoi effetti anche riguardo al motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato, atteso che l’inammissibilità del ricorso per cassazione, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell’art. 129, cod. proc. pen., ivi compreso l’eventuale decorso del termine di prescrizione intervenuto dopo la sentenza di appello e prima del giudizio in cassazione (così Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2025
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Il Consigliere estensore
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