Inammissibilità del Ricorso: Quando la Tesi della “Casa” non Regge
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: i limiti al sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove. Il caso in esame riguarda un’operazione di contrasto al traffico di stupefacenti e dimostra come l’inammissibilità del ricorso sia la conseguenza inevitabile quando si tenta di riproporre in Cassazione una ricostruzione dei fatti già logicamente smentita nei gradi di merito.
I Fatti di Causa: La Difesa della “Casa in Affitto”
La vicenda processuale vede due imputati condannati per un’ingente operazione di cessione di stupefacenti. La principale linea difensiva, riproposta anche in sede di legittimità, si basava su una tesi suggestiva: le numerose conversazioni intercettate, in cui si faceva riferimento alla “locazione di una casa”, non sarebbero state un linguaggio in codice per un affare di droga, ma la prova concreta che uno degli imputati stesse realmente cercando un’abitazione con l’aiuto dell’altro.
A supporto di questa tesi, la difesa aveva presentato anche le deposizioni di due testimoni. Secondo i ricorrenti, questa chiave di lettura alternativa avrebbe dovuto scardinare l’impianto accusatorio, fornendo una spiegazione lecita ai loro frequenti contatti.
La Valutazione dei Giudici di Merito
La Corte di merito, tuttavia, aveva già disatteso questa tesi, definendola strumentale. L’analisi dettagliata delle conversazioni intercettate aveva rivelato un quadro ben diverso. I dialoghi non vertevano solo sulla “casa”, ma anche su temi inequivocabili come “soldi”, “prezzi di piazza”, “utili” e persino lamentele su una “macchina” con “più chilometri” del previsto, metafora evidente per una partita di stupefacente di quantità inferiore a quella pattuita.
I giudici avevano ricostruito puntualmente i rapporti tra gli imputati, il fornitore e gli acquirenti finali, evidenziando una logica criminale del tutto incompatibile con una semplice ricerca immobiliare. La tesi della “casa”, secondo la Corte, era un mero paravento utilizzato per rendere meno chiaro l’oggetto illecito delle trattative.
Le Motivazioni della Corte sulla Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Il punto centrale della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di legittimità. La Cassazione non può effettuare una nuova valutazione dei fatti o delle prove, come le intercettazioni. Il suo compito è verificare che la decisione del giudice di merito sia basata su una motivazione logica, coerente e priva di vizi giuridici.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse offerto una ricostruzione “puntuale, precisa e logica” dei fatti, confutando in modo specifico e motivato la tesi difensiva. I ricorsi, al contrario, non si confrontavano in modo critico con le argomentazioni della corte territoriale, ma si limitavano a riproporre la medesima tesi già respinta. Questa reiterazione, senza l’individuazione di un vizio logico o giuridico nella sentenza precedente, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Il Diniego delle Circostanze Attenuanti
La Corte ha inoltre confermato la correttezza del diniego delle circostanze attenuanti. Per un imputato, è stata valorizzata la personalità negativa e i precedenti penali. Per l’altro, oltre ai precedenti, è stato sottolineato il suo ruolo decisivo di collegamento tra fornitori e acquirenti.
È stato anche respinto il riconoscimento dell’attenuante del contributo di minima importanza (art. 114 c.p.) per uno dei correi, poiché il suo apporto, caratterizzato da contatti diretti con il fornitore, è stato ritenuto essenziale e non marginale nell’economia del reato.
Conclusioni
Questa pronuncia riafferma che il giudizio di Cassazione non è un “terzo grado” di merito. Un ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, deve evidenziare vizi specifici nella motivazione della sentenza impugnata, e non può limitarsi a sollecitare una rilettura delle prove a favore del ricorrente. La logicità e coerenza della motivazione del giudice di merito costituisce un baluardo che non può essere superato da interpretazioni alternative dei fatti, se queste sono già state congruamente esaminate e respinte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre una diversa interpretazione delle prove (le intercettazioni telefoniche) già ampiamente e logicamente valutata e respinta dalla Corte di merito, senza individuare vizi logici o giuridici nella motivazione della sentenza impugnata.
Può la Corte di Cassazione riesaminare le prove come le intercettazioni?
No, la Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, non di merito. Non può riesaminare le prove, ma solo verificare che il giudice precedente abbia applicato correttamente la legge e abbia motivato la sua decisione in modo logico e non contraddittorio.
Per quale motivo sono state negate le circostanze attenuanti generiche?
Le attenuanti sono state negate a causa della personalità negativa degli imputati, desunta dai loro numerosi precedenti penali, e dal ruolo decisivo e non marginale che entrambi hanno avuto nella vicenda criminale, come ampiamente motivato nella sentenza.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 14429 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 14429 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
osservazione e intercettazione da cui si riscontravano nell’abitazione di Apollonio movimenti e traffici correlati all’arrivo della partita di stupefacente; la perquisizione e il sequestro dello stupefacente in questione; i successivi contatti tra Marino e COGNOME nei quali quest’ultimo manifestava disappunto per aver ricevuto meno stupefacente di quanto pattuito, chiedendone conto al Marino.
4. La sentenza impugnata ha motivatamente disatteso la principale censura prospettata dai ricorrenti, ed in questa sede reiterata, secondo cui i riferimenti frequenti nelle intercettazioni alla locazione di un immobile a Busto Arsizio da parte di NOME trovavano spiegazione nel fatto egli fosse effettivamente alla ricerca di una casa per sØ e per la sua compagna e in tal senso avrebbe chiesto l’aiuto del COGNOME. Quindi i riferimenti nei colloqui alla locazione della ‘casa’ sarebbero stati veritieri e avrebbero consentito di fornire una interpretazione diversa delle conversazioni e dei rapporti tra COGNOME, COGNOME e lo stesso COGNOME. Tesi asseritamente supportata dalle deposizioni di due testi, COGNOME e COGNOME NOME.
La Corte di merito ha logicamente svalutato il valore di tali testimonianze, affermando che i detti testi non avevano saputo indicare di che abitazione si trattasse e tanto meno da chi fosse data in locazione; nØ i ricorrenti avevano provveduto a produrre il contratto di locazione asseritamente stipulato da COGNOME per conto di Marino, ovvero a chiedere la deposizione del soggetto che avrebbe
locato l’immobile indirettamente al Marino.
I giudici di appello hanno poi proceduto ad una analisi dettagliata delle conversazioni intercettate reputate rilevanti ai fini della ricostruzione del fatto-reato in questione, offrendo una ricostruzione puntuale, precisa e logica dei rapporti intercorsi fra gli imputati e dell’oggetto delle loro conversazioni, essenzialmente imperniate su temi riguardanti soldi e prezzi praticati sulla piazza in riferimento all’operazione di cessione di stupefacente, individuando in maniera esauriente e congrua il contorno e l’inserimento strumentale dell’argomento ‘casa’, utilizzato per rendere meno chiaro il principale oggetto dei contatti e per cercare di inquadrare in ambito ‘lecito’ il rapporto tra gli imputati COGNOME e COGNOME.
Non Ł questa la sede per ripercorrere in dettaglio le puntuali argomentazioni che la sentenza impugnata sviluppa (v. pagg. 38-49) per affermare la responsabilità di NOME e COGNOME in ordine al reato loro contestato; nØ i ricorrenti si confrontano in maniera specifica con il percorso argomentativo offerto sul punto dai giudici territoriali. Basterà qui riportare quanto ritenuto emergente dal complesso delle intercettazioni analizzate, vale a dire l’esistenza di un rapporto di affari tra COGNOME e NOME per sostanze stupefacenti non precisate, con indicazione di valori di mercato, di piazza e di utili. NOME COGNOME si attivava con NOME COGNOME, di base a Busto Arsizio, ed entrambi seguivano i contatti con un soggetto da loro chiamato ‘COGNOME‘. La preoccupazione di costoro era di aver assunto impegni precisi con COGNOME, ricevendo degli anticipi, senza essere sicuri di concludere l’affare con il detto COGNOME. Gli incontri con NOME si verificavano. Parallelamente, NOME ed altro soggetto si recavano in zona Milano e facevano rientro a Trieste. Dal rientro la polizia rilevava la possibile presenza di stupefacente nella disponibilità del gruppo. Il 26 COGNOME contestava a NOME la circostanza che la ‘macchina’ aveva piø chilometri, che erano stati abbassati. NOME lo tranquillizzava e gli diceva che avrebbe risolto lui. Il 28 si procedeva alla perquisizione ed al sequestro dell’ingente quantitativo di stupefacente. Il 31 COGNOME ricontattava NOME, lamentandosi di essere stato fregato e, a dire di NOMECOGNOME COGNOME era andato a parlare con l’altra persona, evidentemente per appianare il contrasto.
Si tratta di una valutazione fondata sull’esame di fatto delle conversazioni con specifica confutazione del loro contenuto alternativo, come proposto dalla difesa sia negli appelli che negli attuali ricorsi e quindi non ulteriormente censurabile in questa sede. Gli elementi di prova processualmente emersi sono stati compiutamente analizzati, dandosi agli stessi una interpretazione congrua, logica e coerente che, come tale, non Ł sindacabile nella presente sede di legittimità.
Le censure dei ricorrenti in tema di trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate, per le considerazioni che seguono.
5.1. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta ampiamente motivato con riferimento alla posizione soggettiva e oggettiva dei due imputati: quanto al COGNOME, Ł stata valorizzata la negativa personalità del medesimo desunta dai precedenti a carico e l’assenza di elementi favorevoli in tal senso valutabili; quanto al COGNOME, oltre ai numerosi precedenti penali, Ł stato negativamente considerato il ruolo decisivo del medesimo nella vicenda in esame, stante il suo ruolo di collegamento tra gli acquirenti triestini, i fornitori lombardi e l’intermediario COGNOME
5.2. Il diniego dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. nei confronti del COGNOME Ł stato motivatamente giustificato con la considerazione che il medesimo non aveva avuto un ruolo marginale, ma di sicuro e rilevante apporto alla condotta concorsuale, in funzione dei diversi contatti telefonici dallo stesso intrattenuti, oltre che con il COGNOME, con il fornitore COGNOME, anche in riferimento ad un eventuale campione di stupefacente che lo stesso COGNOME avrebbe dovuto fornire al COGNOME, secondo quanto emergente da una telefonata del 20.1.2015 intercorsa tra COGNOME e Marino. Proprio
in considerazione di tali rapporti diretti con il fornitore dello stupefacente, il ruolo del COGNOME Ł stato logicamente ritenuto essenziale e, quindi, non di ‘minima importanza’ nell’economia della vicenda illecita in disamina.
Stante l’inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/03/2025.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME