Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19357 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19357 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ROMA il 18/10/1961
avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 7 giugno 2024 la Corte di
appello di Roma riformava parzialmente la sentenza emessa in data 16 ottobre
2023 con cui il Tribunale di Roma aveva condannato COGNOME NOMECOGNOME in concorso con altri, alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione ed C 6000 di multa,
riterminandola, esclusa la contestata recidiva, in complessivi anni 1 e mesi 8 di reclusione ed C 2000 di multa e confermando nel resto, avendolo ritenuto
colpevole del reato contestato;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di
motivazione e l’erronea applicazione della legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano considerato destinato
allo spaccio lo stupefacente rinvenuto in possesso del COGNOME sulla mera scorta del dato ponderale di questo;
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo di impugnazione in esso contenuto risulta manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o
giuridici, ha dedotto la destinazione al commercio della sostanza stupefacente rinvenuta in possesso dell’imputato dando rilievo non solo al quantitativo di essa, pari ad oltre 200 dosi medie singole, ma anche alle modalità con cui questo era detenuto ed alla sostanziale incompatibilità della situazione patrimoniale del prevenuto con la possibilità di un acquisto a fini scorta per uso personale di una tale quantità;
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025
Il Consigliere est nsore
COGNOMEil Preside e