Inammissibilità del Ricorso per Spaccio: Quando i Motivi sono Ripetitivi
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: l’inammissibilità del ricorso quando i motivi presentati non sono altro che una riproposizione di questioni già esaminate e respinte con logica e corretta motivazione nei gradi di merito. Questo caso offre uno spaccato chiaro su come la Suprema Corte valuti gli elementi indiziari per i reati di spaccio e la personalità dell’imputato nel determinare la pena.
I Fatti di Causa: Il Sequestro e gli Indizi di Spaccio
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un controllo, l’imputato era stato trovato in possesso di un significativo quantitativo di hashish, pari a 78,7 grammi, suddiviso in due panetti e tre stecche. Da tale quantitativo, secondo le analisi, sarebbe stato possibile ricavare ben 507 dosi medie.
Oltre alla sostanza, le forze dell’ordine avevano sequestrato anche due bilancini di precisione perfettamente funzionanti, una somma di 40 euro in contanti composta da banconote di piccolo taglio, e avevano rinvenuto una conversazione su un’applicazione di messaggistica istantanea sul cellulare dell’imputato. In questa chat, un’altra persona si rivolgeva a lui per acquistare dosi di hashish. Questi elementi, nel loro complesso, sono stati ritenuti dalla Corte di merito prove inequivocabili della destinazione della droga alla vendita.
Il Ricorso in Cassazione e l’Inammissibilità dei Motivi
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su quattro motivi principali. Il primo contestava la sussistenza stessa del reato, sostenendo che gli elementi raccolti non fossero sufficienti a provare l’intenzione di spacciare. Gli altri tre motivi, invece, erano rivolti contro il trattamento punitivo ricevuto, criticando:
1. L’applicazione della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale.
2. La determinazione della pena, ritenuta eccessiva.
3. La mancata concessione della sostituzione della pena detentiva.
Le Motivazioni della Suprema Corte sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in toto, ritenendo tutti i motivi infondati e non idonei a superare il vaglio di legittimità.
La Valutazione degli Indizi di Cessione
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha sottolineato come fosse meramente riproduttivo di argomenti già adeguatamente valutati e disattesi dalla Corte d’Appello. La motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata “immune da profili di illogicità manifesta” e, pertanto, non censurabile in sede di legittimità. Gli elementi raccolti (quantità, suddivisione della sostanza, bilancini, denaro e chat) costituivano un quadro indiziario grave, preciso e concordante, che logicamente portava a concludere per la destinazione allo spaccio.
La Pericolosità Sociale e il Trattamento Punitivo
Anche i restanti tre motivi sono stati giudicati inammissibili. La Cassazione ha evidenziato che la Corte di merito aveva fornito una giustificazione adeguata e non illogica per ogni sua decisione sul trattamento sanzionatorio. La mancata esclusione della recidiva era ampiamente motivata dai numerosi precedenti penali dell’imputato, sia per reati contro il patrimonio sia in materia di stupefacenti. Secondo i giudici, i periodi di carcerazione già scontati non avevano avuto alcun effetto dissuasivo, dimostrando una “più spiccata pericolosità sociale”.
La determinazione della pena è stata considerata equa ai sensi dell’art. 133 del codice penale, tenendo conto anche del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Infine, la negazione della sostituzione della pena era giustificata dalla “negativa personalità del reato”, evidenziata dal fatto che l’imputato, già sottoposto in passato a sorveglianza speciale, aveva violato le prescrizioni, dimostrando di non essere un soggetto affidabile.
Le Conclusioni: Le Implicazioni della Pronuncia
Questa ordinanza conferma che il giudizio della Corte di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Non è compito della Suprema Corte rivalutare i fatti o le prove, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia palesemente illogica o contraddittoria. Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello senza evidenziare vizi di legittimità, l’esito è l’inammissibilità del ricorso.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, a causa della sua colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre ragioni, si limita a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte con motivazione logica e corretta dalla corte di grado inferiore, senza sollevare effettivi vizi di legittimità della sentenza impugnata.
Quali elementi dimostrano che la droga è destinata allo spaccio e non all’uso personale?
Secondo la sentenza, elementi come il quantitativo della sostanza (78,7 gr. di hashish), la sua suddivisione in dosi (panetti e stecche), il possesso di strumenti come bilancini di precisione, la presenza di denaro in piccoli tagli e conversazioni esplicite sul cellulare sono considerati indizi gravi, precisi e concordanti della destinazione alla cessione a terzi.
In che modo i precedenti penali influenzano la decisione sulla pena?
I precedenti penali, soprattutto se specifici e reiterati, vengono considerati per valutare la pericolosità sociale dell’imputato. Nel caso di specie, i plurimi precedenti e il fatto che le pene detentive passate non avessero avuto effetto dissuasivo hanno giustificato la conferma della recidiva e la negazione di benefici come la sostituzione della pena, indicando una maggiore pericolosità e inaffidabilità del soggetto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11516 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11516 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RIFLETTORE NOME nato a NOME il 12/12/1973
avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME contesta la sussistenza del reato – è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte merito, la quale, con motivazione immune da profili di illogicità manifesta – e quindi censurabile in sede di legittimità – ha ribadito che lo stupefacente sequestrato all’imputato certamente destinato alla cessione, ciò desumendosi dagli elementi indicati alle p. 3 e 4 del sentenza impugnata, ossia il sequestro di 78,7 gr. di hashish diviso in due panetti e t stecche, da cui erano ricavabili 507 dosi medie, nonché di due bilancini di precision funzionanti e della somma di 40 euro in contanti, composta da banconote di piccolo taglio, e dal testo di una conversazione whatsapp rinvenuta sul cellulare dell’imputato, in cui tale NOME COGNOME si era rivolto al Reflettore per acquistare alcuna dosi di hashish;
rilevato che i tre restanti motivi, che a vario titolo contestano il trattamento punitivo inammissibili, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica – e quindi non censurabile in sede di legittimità -, adeguatamente giustificato s mancata esclusione della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, in considerazione dei plurimi precedenti penali, per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, fatto che, da tempo, l’imputato, è stato dichiarato recidivo qualificato, da ciò desumendo, maniera non implausibile sul piano logico, che i periodi di carcerazione patiti non hanno sorti alcun effetto dissuasivo, sicché il reato oggetto del processo è la manifestazione di una pi spiccata pericolosità sociale; sia la determinazione della pena, stimata equa ai sensi dell’a 133 cod. pen. e considerando l’avvenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; sia l’insussistenza dei presupposti per la sostituzione della pena, attesa la negati personalità del reato, il quale, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale per due an nel 2017, ha dimostrato di non essere affidabile nell’osservanza degli obblighi ad essa connessi, avendo riportato una condanna definitiva per la violazione di dette prescrizioni;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr e della somma di € 3.000,00 in favore della tassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.