Inammissibilità del Ricorso: Quando l’Appello è Troppo Generico
L’inammissibilità del ricorso è una delle questioni procedurali più rilevanti nel diritto penale, poiché preclude l’esame nel merito di un’impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i requisiti di specificità che un ricorso deve possedere per superare questo vaglio preliminare, specialmente quando si contestano valutazioni di fatto già operate dai giudici di merito. Il caso in esame riguarda un’accusa di ricettazione e la richiesta di applicazione dell’attenuante della particolare tenuità del fatto.
I Fatti del Caso: La Contestazione sulla Ricettazione
Il ricorrente si era rivolto alla Corte di Cassazione per contestare la sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato di ricettazione. L’unico motivo di ricorso si basava sulla presunta violazione di legge e sul vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità. Secondo la difesa, il fatto contestato era di lieve entità e meritava un trattamento sanzionatorio più mite.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva già esaminato e respinto questa tesi, fornendo argomentazioni logiche e giuridiche precise. In particolare, i giudici di secondo grado avevano valorizzato elementi come il valore del supporto materiale (una carta potenzialmente utilizzabile in modo seriale) e i prelievi concretamente effettuati, oltre a considerare le componenti oggettive e soggettive del reato che, nel loro complesso, escludevano la possibilità di qualificare il fatto come di ‘particolare tenuità’.
La Decisione della Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, senza entrare nel merito della questione. La decisione si fonda su un principio cardine del processo penale: la specificità dei motivi di impugnazione. I giudici hanno osservato che il ricorso non faceva altro che riproporre le medesime questioni già discusse e ritenute infondate dalla Corte d’Appello.
Questo approccio, secondo la Cassazione, rende l’appello generico e privo della necessaria correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione stessa. In altre parole, il ricorrente non ha criticato in modo specifico il ragionamento del giudice d’appello, ma si è limitato a ripetere le proprie argomentazioni, ignorando le motivazioni della sentenza di secondo grado.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte di Cassazione si concentra sull’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che sancisce l’inammissibilità dell’appello quando mancano i motivi specifici richiesti dalla legge. La Corte sottolinea che l’inammissibilità del ricorso deriva direttamente dalla mancanza di specificità dei motivi, la quale si manifesta quando non vi è un confronto critico con la decisione impugnata.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva chiaramente spiegato perché non poteva essere riconosciuta l’attenuante della particolare tenuità, facendo riferimento a elementi concreti come la potenzialità lesiva dello strumento utilizzato e le modalità del fatto. Il ricorso, non contestando puntualmente queste argomentazioni, si è rivelato un mero tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito, compito che non spetta alla Corte di Cassazione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione: non è sufficiente dissentire dalla decisione precedente. È indispensabile costruire un’argomentazione critica che si confronti direttamente con le motivazioni della sentenza impugnata, evidenziandone eventuali errori di diritto o vizi logici. Un ricorso che si limita a ripetere tesi già respinte, senza una specifica critica al provvedimento contestato, è destinato a essere dichiarato inammissibile. La pronuncia serve da monito sulla necessità di un approccio tecnico e rigoroso nella redazione degli atti di impugnazione, per evitare che il diritto di difesa si risolva in un esito processuale sfavorevole e oneroso.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di specificità, poiché riproponeva le stesse questioni già discusse e respinte motivatamente dal giudice d’appello, senza un’adeguata correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell’impugnazione.
Cosa aveva chiesto il ricorrente con il suo unico motivo di ricorso?
Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento della circostanza attenuante della ricettazione di particolare tenuità, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4846 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4846 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SASSARI il 24/11/1988
avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del circostanza attenuante della ricettazione di particolare tenuità, è privo di spec poiché ripropone le stesse questioni già discusse e ritenute infondate dal giud del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, 6 sul valore del supporto materiale potenzialmente utilizzabile in modo seriale, prelievi concretamente effettuati con la carta e sulle componenti oggettive soggettive del fatto che ne escludono la particolare tenuità);
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell’a 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume d mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 17 dicembre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente