Inammissibilità del Ricorso: Quando la Responsabilità Penale è Già Definitiva
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale in materia di procedura penale, stabilendo l’inammissibilità del ricorso volto a far valere la prescrizione quando la responsabilità dell’imputato è già stata accertata con una sentenza irrevocabile. Questa decisione offre importanti spunti di riflessione sul concetto di giudicato progressivo e sui limiti delle impugnazioni.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Il ricorrente lamentava la mancata declaratoria di estinzione dei reati a lui ascritti per prescrizione, maturata, a suo dire, nella fase processuale successiva a una precedente pronuncia della Corte di Cassazione.
Il punto centrale della vicenda risiede proprio in questa precedente sentenza (n. 27390/2017), con cui la Suprema Corte aveva annullato la condanna, ma solo ed esclusivamente per quanto concerneva la sospensione condizionale della pena, rinviando il caso alla Corte d’Appello per una nuova valutazione su quel singolo punto. Tutti gli altri aspetti della sentenza, inclusa l’affermazione della colpevolezza dell’imputato, non erano stati oggetto di annullamento.
L’Inammissibilità del Ricorso e il Giudicato Progressivo
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il nuovo ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Il ragionamento dei giudici di legittimità è lineare e si fonda sul principio del cosiddetto “giudicato progressivo”.
Quando la Corte di Cassazione annulla una sentenza solo parzialmente, le parti della decisione che non sono state annullate diventano definitive e irrevocabili. Nel caso specifico, la precedente sentenza aveva reso definitiva l’affermazione di responsabilità penale dell’imputato. Di conseguenza, il processo non poteva più essere riaperto su quel punto.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha sottolineato che, con la menzionata sentenza del 2017, l’affermazione della responsabilità dell’imputato per i reati ascrittigli era divenuta irrevocabile. Questo significa che la questione della colpevolezza era stata definitivamente chiusa. L’istituto della prescrizione ha la funzione di estinguere un reato per il decorso del tempo prima che intervenga un accertamento definitivo di responsabilità. Una volta che tale accertamento è divenuto irrevocabile, la prescrizione non può più operare.
Il tentativo del ricorrente di far valere la prescrizione in una fase successiva, dedicata unicamente a rideterminare un aspetto accessorio della pena, è stato quindi ritenuto un’iniziativa processuale priva di qualsiasi fondamento giuridico. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia consolida un importante principio procedurale: non è possibile utilizzare le fasi successive del giudizio, dedicate a punti specifici a seguito di un annullamento con rinvio, per rimettere in discussione questioni già coperte da giudicato, come l’affermazione di colpevolezza. L’inammissibilità del ricorso in questi casi serve a garantire la certezza del diritto e l’efficienza del sistema giudiziario, evitando impugnazioni dilatorie e pretestuose. Per gli operatori del diritto, la lezione è chiara: è fondamentale analizzare con attenzione la portata delle sentenze della Cassazione per comprendere quali parti di una decisione siano diventate definitive e non più contestabili.
È possibile invocare la prescrizione di un reato dopo che la Corte di Cassazione ha già confermato la colpevolezza dell’imputato?
No, l’ordinanza stabilisce che se la responsabilità penale è divenuta irrevocabile a seguito di una precedente pronuncia della Cassazione, non è più possibile far valere la prescrizione, anche se il processo prosegue per la valutazione di altri aspetti secondari.
Cosa significa che una sentenza di Cassazione annulla ‘limitatamente’ a un punto specifico?
Significa che la Cassazione ritiene errata la decisione della corte precedente solo su un aspetto particolare (in questo caso, la sospensione condizionale della pena), ma conferma tutto il resto, inclusa l’affermazione di colpevolezza, che diventa così definitiva e non più discutibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questa vicenda, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende come sanzione per aver presentato un ricorso infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24002 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24002 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di Baba RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
rilevato che il motivo – con cui il ricorrente ha censurato la mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione maturata nella fase del rinvio dopo la sentenza della Corte di cassazione n. 27390/2017, che ha annullato limitatamente alla sospensione condizionale della pena – è manifestamente infondato, atteso che con la menzionata sentenza di legittimità è divenuta irrevocabile l’affermazione della responsabilità dell’imputato per i reati ascrittigli come del resto anche espressamente ivi enunciato;
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/4/2024