Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2610 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2610 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli confermava la decisione impugnata, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di due anni di reclusione e 4.000,00 euro di multa, per i reati di cui ai capi a), b) e c), accertati a Napoli il 26 maggio 2022.
Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in due doglianze, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte territoriale, nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 – 01).
Ritenuto che il compendio probatorio, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti dalla Squadra Mobile di Napoli alle ore 0.25 del 26 maggio 2022 – eseguiti all’esito dell’inseguimento dell’imputato, che aveva cercato di sottrarsi a un controllo di polizia eseguito nella INDIRIZZO, mentre procedeva a bordo di un motoveicolo -, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole all’imputato.
Ritenuto che COGNOME non forniva alcuna giustificazione al possesso della pistola Bernardelli Gardone Val Trompia calibro 7, recante matricola abrasa, caricata con quattro proiettili, che gli era stata trovata dopo avere tentato di sottrarsi al controllo di polizia eseguito nei suoi confronti dalla Squadra Mobile di Napoli la notte del 26 maggio 2022.
Ritenuto che il trattamento sanzionatorio irrogato a COGNOME discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati – che non consentiva d attenuare la pena irrogata all’imputato – e tale percorso argomentativo COGNOME ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento di alcuna ulteriore valutazione, la fondatezza della doglianza in questione, non potendosi ipotizzare, anche tenuto conto della natura e delle modalità di concretizzazione della condotta illecita del ricorrente la mitigazione invocata dalla difesa del ricorrente.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME COGNOME essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dellffl ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 gennaio 2026.