Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29199 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29199 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/05/2025
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 866 PU – 22/05/2025 R.G.N. 3427/2025
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOMECOGNOME nato ad Atessa il 04/08/1969, avverso la sentenza in data 21/05/2024 della Corte di appello di L’Aquila, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
letta per l’imputato la memoria dell’avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 21 maggio 2024 la Corte di appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza in data 15 marzo 2022 del Tribunale di Chieti, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per i reati degli art. 595 cod. pen. e 2, comma 1bis , legge n. 638 del 1983, limitatamente alle omissioni contributive del 2013, perchØ estinti per prescrizione, e ha rideterminato la pena per il reato del capo D), consistente nelle omissioni contributive degli anni 2014 e 2015, in mesi 2, giorni 15 di reclusione ed euro 250,00 di multa, con il beneficio della non menzione della condanna e conferma nel resto.
L’imputato eccepisce con il primo motivo di ricorso il vizio di motivazione per travisamento della prova e difetto di motivazione perchØ l’ufficiale di polizia giudiziaria non aveva distinto tra l’omissione contributiva del datore di lavoro e quella del lavoratore e non aveva dato atto che le omissioni a lui ascrivibili erano al di sotto della soglia di punibilità; aggiunge che era stato assolto in altri procedimenti ove si era dato conto della carenza di liquidità per l’interruzione dei rimborsi al CUS da parte dell’Università degli studi di Chieti-
Pescara, NOME COGNOME; lamenta che i Giudici avevano preferito le dichiarazioni di un operante della polizia giudiziaria rispetto a quelle del suo superiore che aveva fatto le indagini, senza motivo. Contesta con il secondo motivo il vizio di motivazione in relazione al risarcimento del danno e alle spese liquidate in favore dell’Università dal momento che la costituzione di parte civile non riguardava i reati per cui era intervenuta la condanna. Deduce con il terzo motivo l’estinzione del reato del capo D) per prescrizione. Conclude quindi chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata o senza rinvio con assoluzione con la formula perchØ il fatto non sussiste o non costituisce reato, in subordine l’annullamento senza rinvio per prescrizione del reato del capo D) e in ogni caso l’annullamento delle statuizioni civili risarcitorie e di rimborso spese in favore dell’Università.
Nella memoria replica alla requisitoria del Procuratore generale e insiste nelle sue ragioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso Ł manifestamente infondato.
All’esito del giudizio di appello, residua a carico di NOME COGNOME, presidente e legale rappresentante del CUS (Centro universitario sportivo) di Chieti, la condanna per le omissioni contributive relative agli anni 2014 e 2015, oltre alle statuizioni civili.
Il primo motivo di ricorso, relativo al presunto errore di calcolo dei contributi essendo stati addebitati a lui anche le omissioni relative al versamento delle quote spettanti ai lavoratori, Ł fattuale e rivalutativo e non si confronta con la sentenza impugnata ove si legge che le omissioni contributive avevano superato la soglia di punibilità per entrambe le annualità come da documentazione dell’Equitalia e come da deposizione dell’operante di polizia giudiziaria. La Corte territoriale ha esaminato la consulenza di parte e ha escluso errori di calcolo che erano stati genericamente dedotti e non supportati da documenti. Il ricorrente ha lamentato il fraintendimento delle dichiarazioni del teste o la preferenza delle dichiarazioni di questi rispetto a quelle del suo superiore. Tale doglianza Ł solo enunciata e non reca il riferimento ai verbali delle dichiarazioni che, per giunta, non sono stati neanche prodotti ai fini della specificità del motivo. Non Ł chiaro neanche il riferimento alle dichiarazioni del superiore, che non sono state riportate in ricorso, e alla loro eventuale maggiore pregnanza. GLYPHLa giurisprudenza ha affermato in plurime occasioni che nel travisamento della prova la cognizione del giudice di legittimità Ł limitata alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di GLYPHprova (tra le piø recenti, Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370 – 01).
Il secondo motivo attiene alla liquidazione del danno in favore dell’Università, da quantificarsi dal giudice civile, statuizione mantenuta, nonostante le dichiarazioni di prescrizione. A differenza di quanto affermato dal ricorrente, risulta che l’Università si Ł costituita parte civile anche per far valere il danno all’immagine che Ł strutturalmente correlato a tutti i reati ascritti all’imputato, ivi compreso quello in esame. Pertanto, la condanna per la residua parte della violazione dell’art. 2 comma 1bis , legge n. 638 del 1983 giustifica la conferma di tutte le statuizioni civili oltre che della condanna al pagamento delle spese di lite. Nel presente procedimento invece non si liquidano le spese all’Università che non Ł comparsa all’udienza di trattazione nØ, peraltro, ha trasmesso una memoria.
Il terzo motivo Ł del pari manifestamente infondato. Il ricorrente ha invocato la prescrizione senza considerare la sospensione di 686 giorni indicata in sentenza e non confutata in ricorso. Pertanto, la prescrizione dell’annualità 2014 si Ł maturata al 1° giugno 2024, in data successiva alla sentenza di appello e la prescrizione dell’annualità 2015 al 1° giugno 2025, in data successiva alla presente sentenza. L’inammissibilità del ricorso ha impedito la corretta instaurazione del rapporto processuale per cui Ł precluso in questa sede l’accertamento dell’invocata causa estintiva del reato (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266818 – 01).
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Così deciso, il 22 maggio 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME