Inammissibilità del ricorso: quando la difesa è ripetitiva
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta un esito frequente quando le strategie difensive non tengono conto della natura del giudizio di legittimità. La Suprema Corte non è un terzo grado di merito, ma un organo che verifica la corretta applicazione delle norme. Se i motivi di ricorso si limitano a riproporre tesi già ampiamente smentite nei precedenti gradi di giudizio, il destino dell’impugnazione è segnato.
I fatti
Il caso trae origine da una condanna penale in cui l’imputato cercava di giustificare la propria condotta sostenendo di non aver udito il campanello suonato dagli operanti durante un controllo. Questa versione dei fatti era stata già analizzata dalla Corte d’Appello, che l’aveva ritenuta del tutto inattendibile sulla base delle prove raccolte e della dinamica dell’intervento. Nonostante ciò, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione insistendo sulla medesima ricostruzione fattuale.
La decisione della Corte
La Settima Sezione Penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha evidenziato come l’impugnazione non contenesse critiche specifiche alla sentenza di appello, ma si limitasse a una sterile riproposizione di censure già vagliate e disattese. Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sul principio di specificità dei motivi di ricorso. La Corte ha osservato che il ricorrente non ha evidenziato vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata, ma ha tentato di sollecitare una nuova valutazione dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità. I giudici di merito avevano già fornito argomenti giuridici corretti e coerenti per dichiarare l’inattendibilità della versione difensiva relativa alla mancata percezione del segnale acustico. Quando un ricorso non introduce elementi di novità o non contesta efficacemente la struttura logica della decisione precedente, viene considerato meramente riproduttivo e, di conseguenza, inammissibile.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il ricorso per Cassazione deve essere costruito su vizi di legge precisi e non può trasformarsi in un tentativo di riaprire l’istruttoria dibattimentale. L’inammissibilità del ricorso comporta non solo la definitività della condanna, ma anche un aggravio economico significativo per il ricorrente. È essenziale che la difesa tecnica valuti con estremo rigore la fondatezza dei motivi prima di procedere all’impugnazione, evitando di presentare atti che non abbiano reali possibilità di accoglimento sotto il profilo della legittimità.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione ripropone le stesse tesi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché non introduce nuovi vizi di legittimità ma tenta impropriamente di ottenere una nuova valutazione dei fatti già decisi.
Quali sono i costi legati a un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
La Cassazione può valutare se l’imputato ha davvero sentito il campanello?
No, la Cassazione non può riesaminare le prove o i fatti, ma può solo verificare se la motivazione del giudice di merito su quel punto sia logica e corretta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7333 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7333 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOUALI MONTACER nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione all’affermazione di responsabilità, con riguardo al inattendibilità della versione difensiva in ordine alla mancata percezione d parte del ricorrente del suono del campanello da parte degli operanti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro ammende. tremila in favore della Cassa delle
Così deciso il 23.01.2026