Inammissibilità del Ricorso: Quando i Motivi d’Appello non Bastano
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cardine del diritto processuale penale: la precisione e la tempestività nella formulazione dei motivi di impugnazione. L’ordinanza in esame sottolinea come la genericità o la presentazione di nuove censure per la prima volta in sede di legittimità conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, chiudendo di fatto le porte a un riesame della causa. Approfondiamo la vicenda e le ragioni giuridiche alla base della decisione.
Il Contesto Processuale
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, tramite il suo difensore, sollevava due principali motivi di doglianza dinanzi alla Suprema Corte, sperando di ottenere l’annullamento della decisione.
Il primo motivo verteva sulla presunta violazione del principio del ne bis in idem, sostenendo che l’imputato fosse stato giudicato per fatti per i quali esisteva già una pronuncia. Il secondo motivo, invece, criticava l’applicazione di un altro articolo del codice di procedura penale, lamentando un vizio di motivazione e di violazione di legge.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile in toto. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un vaglio preliminare sulla corretta formulazione dell’atto di impugnazione. Per i giudici di legittimità, entrambi i motivi presentati dal ricorrente erano viziati da difetti procedurali insanabili.
Le Motivazioni: L’Inammissibilità del Ricorso per Motivi Nuovi
Con riferimento al primo motivo, relativo alla violazione del ne bis in idem, la Corte ha applicato con rigore l’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che non possono essere dedotti in Cassazione motivi diversi da quelli già enunciati nell’atto di appello. I giudici hanno rilevato che la questione non era mai stata sollevata come specifico motivo di gravame nel precedente grado di giudizio. Introdurre un argomento così rilevante per la prima volta in sede di legittimità costituisce una pratica non consentita, che mira a eludere il doppio grado di giurisdizione di merito e che, pertanto, rende il motivo inammissibile.
Le Motivazioni: L’Inammissibilità del Ricorso per Genericità
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile, ma per una ragione diversa: la sua genericità e indeterminatezza. Secondo la Corte, il ricorrente non ha rispettato i requisiti prescritti dall’articolo 581 del codice di procedura penale. In particolare, il ricorso si limitava a enunciare una violazione di legge senza però indicare gli elementi concreti che sostenessero tale censura. Mancava una correlazione diretta tra le argomentazioni proposte e la motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso, per essere ammissibile, deve consentire al giudice dell’impugnazione di individuare con precisione i rilievi mossi alla decisione, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Le Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti di Impugnazione
L’ordinanza in esame rappresenta un monito fondamentale per gli operatori del diritto. La preparazione di un atto di impugnazione richiede la massima diligenza e precisione. Non è sufficiente lamentare genericamente una violazione di legge, ma è necessario articolare le proprie censure in modo specifico, puntuale e in correlazione con la sentenza che si intende criticare. Inoltre, è cruciale sollevare tutte le questioni rilevanti sin dal primo grado di appello, poiché la sede di legittimità non è il luogo per introdurre nuove doglianze. La violazione di queste regole procedurali comporta conseguenze severe, come l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, rendendo vano il tentativo di ottenere giustizia in ultima istanza.
È possibile presentare un motivo di ricorso per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione?
No, l’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale vieta di dedurre in Cassazione motivi che non siano già stati enunciati nei precedenti gradi di giudizio. La loro presentazione per la prima volta in sede di legittimità li rende inammissibili.
Quali sono i requisiti di un motivo di ricorso per non essere considerato generico?
Un motivo di ricorso, per essere ammissibile, deve essere specifico. Deve indicare chiaramente gli elementi che sono alla base della censura formulata e deve esserci una correlazione diretta tra le ragioni argomentate e la decisione impugnata, come previsto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4799 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4799 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a UDINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge penale e il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, per violazione del ne bis in idem sostanziale nell’applicazione contestuale degli artt. 648, 493-ter, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627-01);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine all’applicazion dell’art. 129, cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
ritenuto che lo stesso motivo è generico anche perché non specifico in ragione della mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 27 gennaio 2026.